Agevolazioni

Tax credit autotrasportatori. Definiti i criteri per i ristori di chi ha già presentato l’istanza


Con il decreto direttoriale del 31 maggio 2024, n. 263, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha indicato i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo straordinario previsto nella forma di credito d’imposta in favore degli autotrasportatori che hanno già presentato la domanda per l’aiuto suddetto attraverso la piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Dogane nel periodo compreso tra il 6 e il 13 dicembre 2023.

Il decreto dà attuazione a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che ha istituito il beneficio fiscale in favore degli autotrasportatori finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti ed esteso, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2024, dal comma 296 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, anche alla spesa sostenuta nel mese di luglio 2022.

Beneficiari dell’aiuto

Destinatarie del sostegno fiscale sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’articolo 24- ter, comma 2, lettera a), numero 1) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che utilizzano, per l’esercizio delle predette attività, veicoli di categoria euro V o superiore con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate.

Le imprese beneficiarie saranno individuate attraverso l’apposita piattaforma informatica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli implementata dal 6 dicembre 2023 al 13 dicembre 2023.

Nell’istanza devono essere inseriti i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell’impresa, indicazione degli identificativi SIDI delle fatture di acquisto di gasolio, delle somme spese dall’impresa e dei veicoli per i quali è stato acquistato il gasolio.

La presentazione delle istanze non impegna comunque l’Amministrazione erogante il credito d’imposta, in quanto l’erogazione del citato credito dipende dall’effettiva disponibilità in
bilancio delle risorse finanziarie.
L’importo da erogare, per ciascuna impresa beneficiaria, è riparametrato al tetto di 20 milioni
di euro, stabilito dall’articolo 1, comma 296 della legge 30 dicembre 2023, n. 213

Le risorse inerenti l’aiuto verranno assegnate agli aventi diritto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel mese di luglio 2022 per l’acquisto del gasolio, impiegato dai soggetti di cui all’articolo 2 in veicoli di categoria euro V o superiore di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Modalità di fruizione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento ed è reso disponibile decorsi dieci giorni dalla pubblicazione dei decreti direttoriali sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 6, comma 1. Esso concorre alla formazione del reddito d’impresa, della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed infine rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fermo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, acquisiti i dati delle istanze dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso misure tecniche e organizzative appropriate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, effettuerà la verifica sul R.N.A dell’importo concedibile alla singola impresa beneficiaria nei limiti previsti dalla sezione 2.1 del “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e sulla base dei dati trasmessi da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

All’esito di tali verifiche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approverà, con uno o più decreti (c.d. decreti di concessione), il credito riconosciuto alle imprese beneficiarie, a seguito del quale provvede a registrare, sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato, gli aiuti concessi.
L’elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti verrà quindi trasmesso dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il Ministero trasmetterà poi all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione con il relativo importo del credito d’imposta concesso. Con le medesime modalità saranno comunicate all’Agenzia delle entrate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi.
L’Agenzia delle entrate trasmetterà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

L’aiuto fiscale è concesso entro e non oltre il termine previsto della Comunicazione della Commissione C(2023) 1711, come modificato dalla Comunicazione C (2023) 1888, e compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni, causate dalla crisi economica a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina, non ne compromettano la redditività.

Controlli e verifiche

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si riserva di effettuare accertamenti e verifiche anche successivamente all’erogazione dei contributi e procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.