Commercio (Cooperative Di Consumo): ratifica dell’accr 29 marzo 2024 e disciplina dell’appalto
L’accordo di rinnovo 29 marzo 2024 che riguarda i lavoratori del Settore Commercio (Cooperative di Consumo) è stato ratificato il 29 maggio 2024. Tra le principali novità vi è la modifica nell’appalto.
Ratifica dell’accr 29 marzo 2024
In data 29 maggio 2024, Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTuCS hanno comunicato l'efficacia dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL della Distribuzione Cooperativa sottoscritta in data 29 marzo 2024.
Nell’accordo di rinnovo, ratificato molto interessante è la disciplina dell’appalto, il quale stabilisce che, ferme restando le norme che disciplinano la materia di cui all'art. 1655 c.c., le Parti si danno reciprocamente atto che la materia degli appalti e delle terziarizzazioni debba trovare il suo fondamento in un principio di correttezza nei rapporti. A tal proposito, le Direzioni delle imprese appaltanti informeranno preventivamente le R.S.U./R.S.A. e le OO.SS. competenti per territorio sulla natura delle attività da conferire in appalto e sulle caratteristiche delle relative imprese appaltatrici.
Ove l'impresa intenda procedere alla stipulazione di un contratto di appalto, al fine di valorizzare principi etici e comportamenti di responsabilità sociali le R.S.U./R.S.A. e le OO.SS. competenti a livello di territorio potranno, a seguito delle informazioni ricevute, attivare la procedura di confronto di cui all'art. 5 del presente Contratto, aventi ad oggetto la salvaguardia dell'occupazione e il contrasto a fenomeni distorsivi della concorrenza, attraverso pratiche di dumping contrattuale.
Le imprese che intendessero avviare processi di terziarizzazione, esternalizzazione ed appalti, che riguardino attività gestite dall'impresa mediante proprio personale, convocheranno le R.S.U./R.S.A. e le OO.SS. competenti per territorio informandole preventivamente sui seguenti temi:
- attività che vengono conferite a terzi;
- lavoratori che vengono coinvolti in tali processi;
- contrattazione collettiva applicata e relativo trattamento economico complessivo;
- assunzione del rischio di impresa da parte dei terzi subentranti nell'attività conferita in appalto e dei conseguenti obblighi, inseriti nel relativo contratto, derivanti dalle norme di legge in tema di contribuzione obbligatoria e di salute e sicurezza sul lavoro, nonché dell'obbligo di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Tale procedura si esaurirà entro 45 giorni dalla convocazione delle R.S.U./R.S.A. e delle OO.SS. competenti per territorio.
La stipulazione dei contratti di appalto e i processi di terziarizzazione saranno comunque subordinati all'inclusione nei contratti stessi di clausole che prevedano l'obbligo delle imprese appaltatrici di applicare i rispettivi C.C.N.L. di categoria firmati dalle Federazioni aderenti a Cgil, Cisl e Uil nonché l'obbligo di comprovare la regolarità dei versamenti contributivi attraverso l'esibizione del Durc e l'impegno al rispetto delle norme previdenziali e antinfortunistiche e degli obblighi derivanti dalla l. 300/1970 e dalle altre leggi in materia di lavoro, ed il rispetto delle eventuali clausole sociali previste dai C.C.N.L. di riferimento.
In caso di appalto o terziarizzazione a cooperative di lavoro, queste dovranno risultare aderenti alle Centrali cooperative firmatarie del presente Contratto, nonché garantire l'applicazione della normativa di cui alla l. 142/2001 e successive modifiche.
I lavoratori delle imprese appaltatrici, che svolgono la loro attività con carattere continuativo presso le imprese appaltanti, possono usufruire, previo accordo, delle mense aziendali e dei locali appositi per lo svolgimento delle assemblee sindacali.
Le concessioni di opere e/o servizi in appalto, con organizzazione propria dell'impresa appaltatrice, saranno limitate ai casi imposti da esigenze tecniche, organizzative, di gestione ed economiche, che potranno essere oggetto di verifica in sede aziendale