Fisco

Nota di variazione in diminuzione dell’IVA per consecuzione di procedure concorsuali


La conversione della procedura di concordato preventivo aperta prima del 26 maggio 2021 in un fallimento non determina l’avvio di una nuova procedura concorsuale, ma la continuazione della precedente, con la conseguenza che il termine iniziale di emissione della nota di variazione dell’IVA decorre dall’esito infruttuoso del fallimento.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 126 del 3 giugno 2024, con la quale è stato chiarito non solo il dubbio interpretativo relativo alla possibilità di considerare il fallimento del debitore, che anteriormente è stato ammesso al concordato preventivo, come una nuova procedura, ma anche l’ulteriore questione se la variazione in diminuzione conseguente al mancato pagamento del debitore in concordato preventivo possa essere effettuata non solo per la parte del credito falcidiata in base al decreto di omologa del piano concordatario, ma anche per la quota oggetto dell’accordo transattivo sottoscritto nella fase esecutiva del concordato.

In merito al primo aspetto, l’Agenzia delle Entrate, come anticipato, ha escluso che, al momento della dichiarazione di fallimento, sia possibile ravvisare l’avvio di una nuova procedura concorsuale.

Dalla Legge fallimentare, così come dall’attuale Codice della crisi d’impresa, si desume, infatti, il principio secondo cui sussiste un collegamento temporale fra le diverse procedure concorsuali destinate a regolare una situazione di dissesto dell’impresa e, inoltre, lo stesso principio di continuità è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. n. 24056/2021).

Pertanto, nel caso di specie, siccome il concordato preventivo è stato avviato prima del 26 maggio 2021, si applicano le disposizioni di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 in vigore prima delle modifiche operate dall’art. 18 del D.L. n. 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”), con la conseguenza che, ai fini dell’emissione della nota di variazione, il creditore deve attendere l’infruttuosità della procedura concorsuale.

Passando ad esaminare l’altro dubbio interpretativo sollevato dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nota di variazione in diminuzione può essere emessa per l’importo comprensivo non soltanto del credito falcidiato in sede di omologa del piano, ma anche della quota del credito oggetto di falcidia nell’accordo successivamente sottoscritto.

Infatti, l’atto di transazione, a composizione di una documentata controversia, non costituisce un sopravvenuto accordo tra le parti, cui fa riferimento l’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 quando impone la limitazione temporale di un anno all’emissione della nota di variazione, ma rientra nell’ambito degli accordi formalizzati nel corso della procedura concorsuale.

Resta inteso, ha concluso l’Agenzia, che, per avere certezza di quanto concretamente sia infruttuosa la procedura di concordato preventivo, occorre avere riguardo, oltre che alla sentenza di omologazione divenuta definitiva, anche al momento in cui il debitore concordatario effettivamente adempie agli obblighi assunti in sede di concordato.