Preavviso minimo per la convocazione dell'assemblea di una S.r.l.
Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 23218 del 14 ottobre 2013, statuiscono che il socio è validamente convocato per l’assemblea della S.r.l. quando l’avviso è stato spedito con lettera raccomandata almeno otto giorni prima della riunione, salvo che il destinatario provi di non essere stato informato dell’adunanza in tempo utile.
Il termine di otto giorni, stabilito dall’art. 2479 bis c.c., è sempre derogabile con l'atto costitutivo della società, che può prevedere un diverso lasso temporale per la regolarità formale della convocazione assembleare.
La problematica affrontata dalla Suprema Corte riguarda quindi l’incidenza del termine di spedizione e di ricezione sull’ avviso di convocazione dell'assemblea.
La questione è riassumibile essenzialmente nei seguenti termini: nell’ambito delle società a responsabilità limitata, rileva soltanto, ai fini della validità della convocazione del socio con diritto di partecipare all'adunanza, il rispetto dell'iter procedimentale di convocazione dell'assemblea con la tempestiva spedizione dell’avviso di convocazione, o rileva anche la circostanza che tale avviso, pur rispettando il termine, sia stato ricevuto in tempo utile dal destinatario?
Giova evidenziare come la convocazione costituisca una parte del più complesso procedimento assembleare previsto dalla legge.
Il rispetto dell'indicato procedimento di convocazione è un presupposto necessario per la regolare costituzione dell'assemblea di una S.r.l. e la provenienza dell'atto da un organo idoneamente costituito è a sua volta presupposto per la valida formazione delle delibere assembleari.
Se è vero che il legislatore, con l’art. 2479 bis c.c., dà rilievo sostanziale al momento della spedizione dell'avviso di convocazione di un socio, e non al momento della sua ricezione - e ciò per ragioni di speditezza del procedimento assembleare - è pure vero che il socio è effettivamente convocato soltanto quando l'avviso abbia in qualche modo raggiunto il proprio scopo di far sapere ai soci in tempo utile che si terrà un'adunanza in un certo luogo, in una certa data e con un determinato ordine del giorno.
Sulla base di questi rilievi, la Corte di Cassazione si è dunque così pronunciata: il rispetto del termine di invio di una convocazione è condizione necessaria ma non sufficiente, poiché una volta provata dalla società la tempestiva e regolare spedizione dell'avviso di convocazione nel domicilio indicato dal socio, quest'ultimo potrà sempre dimostrare – con onere della prova a suo carico - di non avere ricevuto l'avviso o di non averlo ricevuto in tempo utile per la sua partecipazione all'assemblea.
L' accertata lesione del diritto di un socio a partecipare all'assemblea, causato dalla mancata incolpevole ricezione in tempo utile dell'avviso di convocazione, potrà quindi riflettersi sulla regolarità della costituzione dell'organo e sulla validità dei relativi deliberati.
Ne consegue che la delibera assembleare di una S.r.l. potrà essere invalidata nel caso in cui il socio provi di non avere ricevuto l’avviso di convocazione per cause a lui non imputabili, o di averlo ricevuto così tardivamente da non potere partecipare all’assemblea, in tal modo restando preclusi i suoi diritti di intervento e di voto.
Sarà il giudice, con prudente valutazione delle specifiche del caso, a stabilire se in concreto sussistano ragioni che giustifichino la mancata partecipazione del socio all’assemblea e se l'intervallo tra la ricezione dell'avviso di convocazione e la riunione assembleare risulti o meno idoneo.