Credito d’imposta in Ricerca e sviluppo: pronto modello di comunicazione
Il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha pubblicato il modulo di comunicazione dei dati e delle altre informazioni ai fini della compensazione del credito d’imposta in ricerca, sviluppo, innovazione e design.
La domanda di compensazione deve essere trasmessa:
- sia in via preventiva che in via consuntiva, per gli investimenti effettuati a partire dal 30 marzo 2024;
- esclusivamente in via consuntiva, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024.
Con decorrenza 18 maggio 2024, l’istanza di compensazione del credito d’imposta in R&S va presentata esclusivamente tramite la nuova funzionalità semplificata che permette l’invio dei moduli attraverso il portale, attiva sul sito del GSE.
Registrandosi nell’Area Clienti della piattaforma GSE, l’utente potrà accedere all'applicazione “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari" e, scegliendo il tipo di investimento, compilare in maniera semplificata, il modulo per la compensazione dei crediti d'imposta.
All'interno del portale è inoltre utilizzabile la guida per la compilazione dei moduli.
Si rammenta che:
- a partire dal 18 maggio 2024 i moduli non possono essere più trasmessi via PEC;
- sui moduli deve necessariamente essere apposta la firma elettronica qualificata da parte del Rappresentante Legale o di uno dei Rappresenti Legali, il cui certificato digitale deve essere in corso di validità e rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari accreditato AgID;
- il sistema per la compilazione dei moduli (SIAD) è ottimizzato per browser Chrome, Firefox e IE10 ma supporta, per l'apertura e la compilazione dei pdf, esclusivamente Adobe Reader 9.1 e superiori. Se richiesto, sarà necessario autorizzare l'esecuzione di Javascript;
Credito d’imposta in R&S. Di cosa si tratta
La misura si pone il fine di sostenere la competitività delle imprese incentivando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del sistema 4.0 e dell’economia circolare, Design e ideazione estetica.
Destinatari della misura
Possono accedere al beneficio, le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono invece escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Per fruire del tax credit è doveroso il rispetto della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro il rispetto della disciplina in materia previdenziale e assistenziale in favore dei lavoratori.
Quali operazioni sono ammesse al credito d’imposta in R&S 2024
Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è riconosciuto fino al 31 dicembre 2031 in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro.
I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall’art. 2 del decreto 26 maggio 2020 (pdf) del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE.
Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, fino al periodo in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dagli artt. 3 e 5 del decreto 26 maggio 2020 (pdf) del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE.
Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti,…), il credito d’imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
I criteri per la corretta applicazione di tali definizioni sono dettati dall’art. 4 del decreto 26 maggio 2020 (pdf) del Ministero dello Sviluppo Economico.
Spese ammissibili
Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale (comma 200 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):
- spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo
- spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
- quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi, anche in licenza d'uso, di privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
Attività di innovazione tecnologica (comma 201 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):
- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all'impresa
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica
- spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta.
Attività di design e ideazione estetica (comma 202 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019):
- spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell'impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta
- quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari
- spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d'imposta
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attivita' di design e ideazione estetica ammissibili al credito d'imposta.
Come fruire del beneficio
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese ammissibili sono state sostenute, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
La base di calcolo del credito d’imposta è al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, il beneficio può essere riferito anche a più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.
Documentazione attestante le spese
Per ottenere il credito d’imposta è necessario attestare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili attraverso idonea certificazione emessa dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
Occorre inoltre redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che descriva le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili effettuate in ciascun periodo d'imposta e connesse ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione.
La suddetta relazione deve essere redatta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.
Qualora le attività ammissibili siano state commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e consegnata all'impresa dal soggetto commissionario che svolge le attività.