Zona economica speciale unica Mezzogiorno: riconoscimento del credito d’imposta
È stato emanato il decreto 17 maggio 2024 del Ministro per gli Affari europei, per accedere al credito d’imposta riconosciuto, in relazione agli investimenti realizzati nella “Zona speciale unica Mezzogiorno” (ZES) istituita dall’articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023 (Decreto Sud), convertito dalla legge n.162/2023. Le imprese ivi operanti possono inviare dal 12 giugno al 12 luglio 2024 le comunicazioni all’Agenzia delle entrate relative alle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 e a quelle che si prevede di sostenere entro il prossimo 15 novembre per fruire di tale credito d’imposta.
Come si ricorderà (news “Zona economica speciale unica. Stanziati 1.800 milioni di euro per il 2024” del 8 gennaio 2024), dal 1° gennaio 2024, la ZES unica, che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, rappresenta una zona nella quale le imprese già operative o che vi si installeranno beneficeranno di crediti d’imposta per gli investimenti e le attività di sviluppo che effettueranno.
Ai sensi del citato articolo 16, alle imprese che acquistano, nell’anno 2024, nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che si insediano nel territorio delle predette regioni, è concesso un contributo sotto forma di credito d’imposta.
Ciò premesso, il decreto del 17 maggio del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR prevede che, in relazione a quanto stabilito dall’articolo 16 del Decreto Sud, possono accedere al credito d’imposta, riconosciuto per l’acquisto di beni strumentali, tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nella ZES.
Il beneficio non si estende ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Il credito d’imposta in esame non è concesso neanche alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà “come definite dall’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014”.
Secondo l’articolo 3 del decreto in esame, il tax credit d’imposta spetta in relazione ad investimenti connessi ad un progetto iniziale, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, riguardanti l’acquisto, anche tramite locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono installate nella ZES.
Il beneficio può essere richiesto, altresì, per l’acquisto di terreni e immobili nonché per la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti “ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva”. Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita e i materiali di consumo. Peraltro, il valore dei terreni e dei fabbricati acquistati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di costo inferiore a 200 mila euro.
Il credito, secondo il successivo articolo 4, è variabile da regione a regione, nel rispetto della misura massima consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
In particolare, il credito:
a) per gli investimenti realizzati in Calabria, Campania, Puglia, con esclusione di quelli previsti dalla successiva lettera c), e in Sicilia, è pari al 40% dei costi;
b) per gli investimenti realizzati in Basilicata, Molise e Sardegna, con esclusione degli investimenti della lettera c), è pari al 30% dei costi;
c) per gli investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del fondo per una transizione giusta nelle regioni Puglia e Sardegna, nella misura massima, è pari, rispettivamente, al 50% e al 40% dei costi, come indicato nella Carta degli aiuti a finalità regionale;
d) per gli investimenti nelle zone assistite della regione Abruzzo indicate dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 è pari al 15% dei costi.
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, nel periodo che va dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.
Al riguardo, con uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sarà approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, che definirà, altresì, il contenuto e le modalità di trasmissione.
In tale modello di comunicazione, le imprese dovranno inoltre dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR n.445/2000, l’eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo non determina il superamento dell’intensità di aiuto più elevata, o dell’importo di aiuto più elevato, consentita dalla disciplina europea di riferimento.
Il credito d’imposta, nei limiti dell’importo riconosciuto, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n.241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di riconoscimento e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento