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ASD: il ruolo del notaio nell’ambito delle iscrizioni al RADS


Con un nuovo studio pubblicato il 16 maggio scorso (n. 2/2024), il Consiglio Superiore del Notariato ha esaminato il procedimento di acquisto della personalità giuridica delle ASD mediante iscrizione al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento ai controlli e agli adempimenti cui è tenuto il notaio in due situazioni, quando si verifica l’iscrizione di enti di nuova costituzione o preesistenti, ma privi di personalità giuridica e quando l’associazione in precedenza iscritta nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS, richiede una iscrizione al Registro delle ASD.

Nell’analisi, il notariato focalizza, inoltre, l’attenzione sulle modifiche statutarie delle ASD con personalità giuridica per poi passare ad esaminare la disciplina applicabile nella circostanza in cui l’associazione non riconosciuta iscritta al RASD, sia interessata ad acquisire la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS.

Iscrizione al RADS qual è il ruolo del notaio nell’acquisto della personalità giuridica

Nella loro analisi i notai evidenziano il contenuto dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 39/2021 che disciplina l’iscrizione al RADS da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, soffermandosi sulla richiesta di iscrizione al RASD che, indipendentemente dalla contestuale presentazione dell’istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14 d.lgs. 39/2021, è sempre di competenza dell’ente che intende ottenere la certificazione della natura dilettantistica dell’attività sportiva da esso esercitata e soggetto legittimato a dare avvio al procedimento di iscrizione è l’Organismo sportivo di affiliazione.

In tale contesto, anche in presenza di istanza di riconoscimento della personalità giuridica, la domanda di iscrizione al RASD, secondo la norma, deve essere inviata dall’Organismo sportivo di affiliazione su richiesta dell’ASD.

La costituzione di associazioni con personalità giuridica, le modifiche statutarie di associazioni con personalità giuridica e, infine, la decisione di acquistare la personalità giuridica da parte di associazioni non riconosciute sono atti che richiedono la forma pubblica e, quindi, necessitano dell’intervento notarile.

Nell’ipotesi di acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione al RASD, il notaio deve fare riferimento al comma 2 dell’articolo 14 d.lgs. 39/2021, in base al quale: «Il notaio che ha redatto l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto medesimo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica».

Ove, quindi, il notaio riceva l’atto costitutivo di un’associazione interessata a procedere all’iscrizione al RASD con acquisto della personalità giuridica, o il verbale di associazione non riconosciuta contenente la decisione di iscriversi al RASD con acquisto di personalità giuridica o, ancora, il verbale di associazione non riconosciuta già iscritta al RASD contenente la decisione di acquistare la personalità giuridica, è tenuto ad eseguire i seguenti adempimenti:

  • verifica delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente;
  • verifica delle condizioni previste dalla legge per la sussistenza della natura di ente sportivo dilettantistico;
  • verifica del patrimonio minimo;
  • in caso di ente non ancora iscritto al RASD, comunicazione del ricevimento dell'atto alla Federazione sportiva nazionale, alla Disciplina sportiva associata o all'Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell'atto costitutivo ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi e, successivamente, deposito dell’atto costitutivo o del verbale al RASD entro 20 giorni dal ricevimento del relativo atto;
  • in caso di ente già iscritto al RASD, richiesta di inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica, senza alcun obbligo di preventiva comunicazione all’Organismo
    sportivo di affiliazione.

Iscrizione al RADS di associazioni già dotate di personalità giuridica

Per quanto concerne l’iscrizione al RASD di ASD già in possesso della personalità giuridica per effetto della pregressa iscrizione o nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS, l’articolo 14 succitato prevede, per le prime, la sospensione dell’efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche e al contrario, per le seconde, la conservazione dell’efficacia dell'iscrizione nel RUNTS.

L’articolo, tuttavia, non menziona gli adempimenti cui è tenuto il notaio che riceva il verbale contenente la decisione, da parte dei suddetti enti, di acquisire la qualifica di ASD iscrivendosi al RASD come associazione già con personalità giuridica.

Lo studio del notariato soffermandosi su tale dubbio, ritiene che, così come in caso di iscrizione di ASD con personalità giuridica di nuova costituzione o ASD preesistente che intenda acquisire la personalità giuridica, la verifica sia delle condizioni previste dalla legge per la sussistenza della natura di ente sportivo dilettantistico, sia del patrimonio minimo, è di competenza del notaio, il quale è poi tenuto ad effettuare la comunicazione all’organismo affiliante e il deposito al RASD.

Il notaio dovrebbe, pertanto, procedere ad effettuare anche in tale situazione gli adempimenti menzionati nel paragrafo precedente, riferiti al caso di iscrizione al RADS di associazioni senza personalità giuridica.

A sostegno di tale interpretazione, i notai riportano la lettera a) del comma 2 dell’art. 11 del Regolamento del registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dettata con riguardo “alle associazioni sportive dilettantistiche che intendono presentare istanza di iscrizione al Registro dotandosi di personalità giuridica”, la quale disposizione, per l’ipotesi di iscrizione di ente preesistente impone l’obbligo di deposito del “verbale di assemblea”, non specificando se debba o meno trattarsi di ente preesistente senza personalità giuridica.

Non è di competenza notarile, invece, la verifica della conformità dello statuto alle disposizioni federali valide per la specifica disciplina sportiva prescelta dall’ente sportivo dilettantistico. Si tratta, scrive il notariato, di una competenza dell’Organismo sportivo di affiliazione che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, terzo periodo del Regolamento è tenuto a «verificare la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze».

Si avverte, però, che l’affiliazione, regolata dall’art. 10 d.lgs. 39/2021, costituisce una condizione generale necessaria per ottenere l’iscrizione al RASD, valevole per tutti gli enti sportivi, siano essi associazioni, con o senza personalità giuridica, o società e implica il controllo, da parte dell’Organismo sportivo di affiliazione, della conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto, approvato dal CONI o dal CIP, secondo le rispettive competenze.

Detto ciò, considerato che l’affiliazione necessita della verifica della conformità dello statuto dell’ente ai principi dello statuto delle federazioni e che in assenza di affiliazione non è possibile ottenere l’iscrizione al RASD, il notariato ritiene opportuno che, nel redigere lo statuto delle ASD, il notaio effettui a sua volta una valutazione sulla conformità ai predetti principi, sebbene il relativo controllo sia di competenza dell’ente affiliante.

Lo studio approfondisce, inoltre, le fasi del procedimento di iscrizione al RADS delle ASD con personalità giuridica, soffermandosi, in particolare, sull’istanza di iscrizione e, riportando il contenuto dell’articolo 6 del decreto n. 3972021, precisa che la norma pone a carico dell’ente richiedente l’obbligo di presentare i verbali da cui risultano “le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati”, “i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari” e “i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale”, con la precisazione che detto obbligo sussiste “salvo che l'adempimento sia a carico del notaio rogante”.

Su tale aspetto, precisano i notai, laddove i verbali contengano modifiche statutarie, v’è sempre la competenza del notaio al deposito presso il RASD, trattandosi di atti per i quali occorre la forma pubblica. Inoltre, in tali casi il termine per il deposito è, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. 39/202, di venti giorni dal ricevimento dell’atto.

Resta, tuttavia, inteso che soggetto legittimato ad attivare il procedimento di iscrizione al RASD è l’Organismo sportivo di affiliazione attraverso l’inoltro della domanda al Dipartimento per lo Sport, che deve essere effettuato “tempestivamente” in seguito al riconoscimento ai fini sportivi. Non si prevede, però, un termine entro il quale detto riconoscimento debba intervenire.
Detto Organismo riceve dal notaio l’atto costitutivo o verbale di assemblea e relativo statuto per l’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi.

L’obbligo di comunicazione all’Organismo sportivo è correlato alla previsione contenuta nel comma 3 dell’art. 6 d.lgs. 36/2021, il quale dispone che «Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante».

Per quanto riguarda la modalità di trasmissione, in assenza di norme specifiche, il notariato ritiene sia valido qualsiasi mezzo che consenta di attestare l’avvenuta comunicazione, quali, ad esempio, la posta certificata o la raccomandata.

Anche in merito al momento in cui eseguire la comunicazione, non è previsto un termine specifico; deve, tuttavia, trattarsi, scrivono i notai, di termine anteriore al deposito dell’atto al RASD, che a sua volta deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento dello stesso.

Il notaio deve depositare al RASD l'atto costitutivo e lo statuto dell’associazione o il verbale contenente la decisione di iscriversi al RASD come associazione con personalità giuridica entro venti giorni dal loro ricevimento.

L’art. 11, comma 2, lett. a) del Regolamento specifica che il deposito deve essere eseguito «entro venti giorni presso il Registro, in modalità telematica, attraverso la piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato, secondo le specifiche dettagliate nell’allegato 1 del presente Regolamento».

Si è osservato che «nel caso in cui la verifica si concluda positivamente, non viene previsto dalla legge alcun provvedimento formale riportante l'esito del controllo. Il notaio, infatti, rende manifesta la sua (positiva) decisione attraverso l'esecuzione di un adempimento posto a proprio carico: il deposito dell'atto da lui ricevuto nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche».

Il procedimento di inclusione nel RASD delle associazioni con personalità giuridica

Il secondo periodo del comma 2 dell’art. 14 d.lgs. 39/2021 regolamenta il “caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, prevedendo che in tale ipotesi «il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l'inserimento dell'associazione tra quelle dotate di personalità giuridica».
Non sussiste, in tale circostanza, alcun obbligo di preventiva comunicazione all’Organismo sportivo di affiliazione, essendo l’ente già affiliato.

Per quanto concerne l’iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD con personalità giuridica, lo studio riporta quanto contenuto nella lett. c) del comma 2 dell’art. 11 del Regolamento, ove si prevede, testualmente, che «con riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica già iscritte nel Registro ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2021, in caso di successive modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, sarà cura del notaio rogante provvedere al deposito presso il Registro nei 30 giorni successivi al ricevimento dell'atto modificativo».