Pubblicati i coefficienti IMU 2024 per i fabbricati del gruppo catastale D
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto, in data 21 maggio 2024, di aver pubblicato il decreto ministeriale 8 marzo 2024 contenente l’aggiornamento dei coefficienti 2024 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e dell’Imposta Immobiliare sulle Piattaforme marine (IMPi).
Il decreto è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I fabbricati “a valore contabile” sono i fabbricati di cui all’art. 1, c. 746, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), ossia i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti al catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati fino al momento della richiesta dell’attribuzione della rendita.
Per tali fabbricati, il valore è determinato - alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione - ai sensi dell’art. 7 del D.L. 333/1992, applicando i coefficienti che sono previsti ed aggiornati annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Per l’anno 2024, i coefficienti di aggiornamento per la determinazione del valore dei citati fabbricati ai fini del calcolo delle imposte IMU e IMPi sono i seguenti:
Si ricorda che…
Fanno parte del gruppo catastale D gli immobili a destinazione speciale, per esigenze produttive, industriali e commerciali, riportati nel sottostante elenco.
- D/1 - Opifici Opifici, cabine elettriche e autosilos dotati di impianti di sollevamento delle autovetture
- D/2 - Alberghi e pensioni e e villaggi turistici
- D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili - Teatri, cinematografi, arene, discoteche, parchi giochi, sale per concerti e spettacoli e simili
- D/4 - Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
- D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione
- D/6 - Fabbricati e locali per esercizi sportivi - Fabbricati e locali per esercizi sportivi (quando hanno fine di lucro)
- D/7 - Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/8 - Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni
- D/9 - Edifici galleggianti o sospesi, assicurati a punti fissi al suolo: ponti privati soggetti a pedaggio
- D/10 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole