INPS: tutti i chiarimenti per un corretto inquadramento previdenziale dei "produttori occasionali"
L'INPS con messaggio n.16291 dell'11 ottobre 2013 ha fornito indicazioni circa la determinazione del corretto inquadramento previdenziale dei “produttori di terzo e quarto gruppo”, con particolare riferimento alla figura dei “produttori occasionali”.
In particolare è stato chiarito che le definizioni di produttori di 3° e 4° gruppo- dettate dal contratto collettivo del 25 maggio 1939- devono essere tenute ferme, ai fini dell’obbligo assicurativo di cui all’articolo 44 del D.L. 269/2003. Nello specifico, ai fini previdenziali, ciò che rileva è unicamente lo svolgimento dell’attività, restando irrilevanti i profili dell’instaurazione del rapporto con l’impresa assicurativa anziché con l’agente o sub agente.
L'INPS, con le circolari 12/2004 e 78/2010, ha inoltre specificato che nel caso in cui le attività siano svolte con le caratteristiche tipiche dell’abitualità e della prevalenza, è necessario valutare caso per caso gli elementi che determinano l’iscrizione alla gestione commercianti. Ne consegue che un elemento per la qualificazione del produttore occasionale è indubbiamente quello dell’assenza della lettera di autorizzazione.
I produttori di terzo e quarto gruppo
Sono soggetti che operano nell’ambito delle agenzie di assicurazione a supporto dell’azione degli agenti e sub agenti di assicurazione, sulla base di una lettera di incarico dell’agente principale. Ed in particolare:
- i produttori di terzo gruppo hanno l’obbligo di lavorare esclusivamente per l’agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di incarico, per i rami dalla stessa esercitati e di acquisire un determinato minimo di produzione;
- i produttori del quarto gruppo sono produttori liberi di piazza o di zona senza l’obbligo di lavorare esclusivamente per la stessa agenzia e non sono tenuti ad un determinato minimo di produzione. Per entrambi il compenso é normalmente stabilito in provvigioni.
Elementi che non assumono valore ai fini dell’obbligo assicurativo
L’Istituto previdenziale evidenzia tre elementi irrilevanti ai fini dell'obbligo assicurativo:
- la struttura organizzativa: rileva, a tal fine, solo l’attività lavorativa di natura autonoma prestata dal singolo in favore della società madre;
- la presenza o meno della c.d. piazza entro cui i produttori svolgono la loro attività ed i limiti, relativi al potere di concludere o meno i contratti di assicurazione, eventualmente previsti nella lettera di autorizzazione.
Compensi
L'art.7 del contratto collettivo del 25 maggio 1939, nel riconoscere per i produttori occasionali l’impossibilità di provvedere ad una qualsiasi regolamentazione, prevede che agli stessi saranno corrisposte provvigioni comunque inferiori a quelle dei produttori liberi: nel caso in cui venga dimostrato che l’intermediario assicurativo percepisce compensi inferiori alla generalità dei produttori gli dovrà essere riconosciuta la qualifica di occasionale.
In assenza delle predette informazioni occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione dell’intermediario assicurativo, delle modalità di svolgimento dell’attività e della percezione delle relative provvigioni al fine di verificare l’occasionalità dell’attività.
Sanzioni
Nel caso in cui vi sia un mancato o ritardato pagamento dei contributi, l’INPS ritiene possibile l'applicazione dei presupposti di cui al comma 15 lettera a) dell’art. 116 della Legge 388/2000, che prevedono la riduzione alla misura degli interessi legali delle sanzioni civili.
Tuttavia, tale riduzione non è riferibile alle fattispecie già definite, ossia quelle coperte da giudicato o per le quali vi è stato un pagamento senza riserva di ripetizione, mentre sarà applicata, a richiesta del soggetto interessato, ai periodi contributivi la cui scadenza di versamento si colloca entro la data di pubblicazione del messaggio che chiarisce questi punti. Per i periodi successivi alla pubblicazione del presente messaggio, le sanzioni vengono calcolate secondo gli ordinari criteri di cui alla legge n. 388/2000, art. 116, comma 8.