Sostegno alle imprese produttrici di plastica: norme per fruire dell’aiuto
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2024, il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 22 dicembre 2023, contenente i criteri e le modalità per fruire del contributo in favore delle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso interessate ad una produzione alternativa.
Il decreto si inserisce nell’ambito del piano dell’Unione Europea finalizzato alla riduzione del consumo di prodotti in plastica che gravemente impattano sull’ambiente ed è volto a sostenere le imprese produttrici di tali prodotti, incentivandole a modificare i cicli produttivi, orientandoli verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.
Il decreto in esame disciplina, quindi, le modalità di assegnazione delle risorse di cui all'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, definendo i criteri e le procedure volte all'attuazione delle misure di sostegno alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del medesimo decreto legislativo, ai fini della modifica dei loro cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi.
Per l’aiuto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica stanzia una somma complessiva pari a 30 milioni di euro, di cui 10 milioni in conto residui lettera F 2022 e 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Con decreto della direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dell'attuazione della misura per l'avvio dell'unica procedura di assegnazione dell'intera dotazione finanziaria di cui saranno definiti i termini di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa.
Soggetti beneficiari
Possono presentare domanda per accedere al beneficio, le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che intendono realizzare la modifica dei loro cicli produttivi e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonché a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
- non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Quali spese sono ammesse
Sono ammissibili all'agevolazione le spese strettamente funzionali agli interventi di riorganizzazione dei cicli produttivi, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e relative a:
- servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo;
- acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo.
Sono invece escluse le spese riferite a:
- imposte e tasse, inclusa l'IVA e oneri previdenziali e assistenziali;
- ordinario funzionamento dell'impresa, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
- servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.
- acquisti tra imprese che risultino collegate tra di loro.
Le spese di cui alla lettera b), sono ammissibili all'agevolazione anche per l'acquisto dei beni usati, a condizione che l'acquisto avvenga presso rivenditori autorizzati in grado di rilasciare le necessarie garanzie di funzionalita' e sicurezza. I medesimi rivenditori devono certificare all'acquirente che i beni usati non sono stati oggetto di agevolazioni pubbliche.
Ai fini dell'ammissibilità, tutte le spese devono essere sostenute alle normali condizioni di mercato.
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento «de minimis» in forma di contributo a fondo perduto, nelle seguenti misure:
- per le spese di cui alla lettera a), del quaranta per cento del loro ammontare;
- per le spese di cui alla lettera b), del ottanta per cento del loro ammontare.
Tutte le istanze ammissibili all'agevolazione concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della loro presentazione.
Le agevolazioni concesse sono alternative e non cumulabili, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.
Come presentare la domanda per accedere all’aiuto
Il soggetto proponente è tenuto a presentare al Ministero apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica, resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it). I termini di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa, saranno pubblicati nella sezione news del suddetto sito.
Ciascun soggetto proponente potrà presentare una sola domanda di ammissione alle agevolazioni. La presentazione della domanda è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito specifico potere di rappresentanza per la compilazione.
Il soggetto proponente, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:
- domanda di accesso alle agevolazioni;
- descrizione dell'intervento finalizzato alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo, con indicazione dettagliata delle spese previste, distinte per le tipologie;
- esclusivamente per le domande di agevolazione superiori a 150.000,00 euro, dichiarazioni dei dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
A seguito della trasmissione corretta della domanda, il sistema rilascerà apposita ricevuta.
Gestore della procedura è Invitalia.
Erogazione dell'agevolazione
Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti beneficiari devono trasmettere al Ministero, apposita istanza di erogazione corredata dalla documentazione contabile finalizzata alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento, entro il termine di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del citato provvedimento.
Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero anche mediante sopralluoghi;
- corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei benefici concessi;
- comunicare al Ministero ogni eventuale variazione intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di accesso all'agevolazione rispetto ai dati esposti nella predetta sede, al fine dei necessari adempimenti e delle valutazioni in merito alla perdurante sussistenza delle condizioni di agevolabilita';
- adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, rilasciando la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della citata legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.