Commercio (Conflavoro) e contratto a termine
L’accordo di rinnovo 15 aprile 2024 per il settore Commercio (Conflavoro) ha modificato la disciplina relativa al contratto a termine.
Contratto a termine
L’accordo di rinnovo 15 aprile 2024, che riguarda i lavoratori del settore Commercio (Conflavoro), stabilisce che le Parti prendono atto della modifica alla disciplina delle causali utilizzabili per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell’art. 19 comma 1 D.Lgs. 81/2015 e s.m.i. e, tenuto conto delle caratteristiche del settore disciplinato dal presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, individuano le seguenti causali:
a. Assunzione di lavoratori nei periodi di saldi relativi alle vendite di fine stagione, sia invernali che estive, come da specifica regolamentazione regionale;
b. Assunzione di lavoratori per svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra sette giorni precedenti e sette giorni successivi la fiera;
c. Assunzione di lavoratori in concomitanza con le festività natalizie, nonché nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
d. Assunzione di lavoratori in concomitanza con le festività pasquali, nonchè nel periodo compreso tra quindici giorni precedenti e quindici giorni successivi al giorno di Pasqua;
e. Assunzione di lavoratori con specifiche professionalità e impiegati direttamente nei processi organizzativi e/o produttivi che abbiano l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dei processi medesimi;
f. Assunzione di lavoratori per specifiche mansioni di progettazione, di realizzazione e di assistenza e vendita di prodotti innovativi, anche digitali, nell'ambito del terziario avanzato;
g. Assunzione di lavoratori con specifiche professionalità per lo sviluppo di metodologie e di nuove competenze in ambito digitale;
h. incremento temporaneo: lavoratori assunti per progetti o incarichi temporanei di durata superiore ai 12 mesi o prorogati oltre i 12 mesi continuativi, per una durata massima di 24 mesi;
i. Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare particolari attività rientranti nel campo di applicazione del presente C.C.N.L.;
j. Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
k. Lavoratori di età superiore a 50 anni;
l. Sostituzione di lavoratori assenti;
m. Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg nell’arco di 48 mesi).