Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio per il detentore dell’immobile
Con la Risposta a interpello 10 maggio 2024, n. 102, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sulle condizioni di detraibilità delle spese di ristrutturazione di un alloggio detenuto da un militare con atto di assegnazione del Comando di appartenenza
L’interpello
L'istanza di interpello in esame é presentata da un militare che dichiara di detenere un alloggio gratuito, assegnato tramite una “determina sottoscritta dal Comandante e regolarmente protocollato presso il Comando».
Dichiara inoltre che su tale alloggio ha effettuato nel 2023 alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).
Ciò premesso, l’istante chiede se possa fruire delle agevolazioni di cui all’art. 16-bis del TUIR in qualità di detentore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi, in forza di una assegnazione temporanea da parte del Comando di appartenenza nonché della detrazione per l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici per l'arredo della predetta unità immobiliare di cui all'art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013 (cd. ''bonus mobili'').
Normativa
Si rammenta che l'art. 16-bis, comma 1, lett. b), del TUIR, prevede la possibilità di detrarre dall'IRPEF le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e c), D.P.R. n. 380/2001, effettuati su edifici residenziali e relative pertinenze.
Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la misura della detrazione è stata elevata dal 36% al 50% e l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio è di 96.000 euro, anziché di 48.000 euro.
Soluzione delle Entrate
Con la Risposta all’interpello in oggetto, l’Agenzia Entrate ricorda che la detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese (v. Circolare n. 17/ E/2023).
La detrazione spetta ai detentori dell'immobile, a condizione che:
- siano in possesso della autorizzazione da parte del proprietario,
- la detenzione dell'immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Non è necessario che permangano per l'intero periodo di fruizione della detrazione stessa.
Nella risposta all’interpello si precisa che la data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal D.P.R. n. 445/2000.
Il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima.
Con riferimento alla detrazione di cui all'art. 119 del decreto Rilancio n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020 (cd. ''Superbonus''), tali condizioni risultano soddisfatte non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un contratto di comodato d'uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga dell'immobile in forza di un diverso titolo purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale che risulti da un documento con data certa.
Nella fattispecie in esame, l’Agenzia ritiene che l'atto di assegnazione dell'alloggio con determina sottoscritta dal Comandante costituisca titolo idoneo di detenzione dell'unità immobiliare, in quanto atto ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale.
Pertanto, l'istante potrà fruire (nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma) per le spese sostenute, della detrazione di cui all’art. 16-bis nonché, sussistendone tutti i requisiti, della detrazione paria al 50% delle spese sostenute, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nei limiti previsti dalla normative.