Economia

Operativa la trasmissione della comunicazione monitoraggio fiscale per i soggetti finanziari


Con Provvedimento 9 maggio 2024, n. 224381, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di compilazione e trasmissione da parte degli operatori finanziari della comunicazione monitoraggio fiscale di cui all’art. 1 del D.L. n. 167/1990.

Premessa

Si premette che il Provvedimento in esame realizza un adeguamento delle disposizioni attuative dell’art. 1 del D.L. n. 167/1990 (legge n. 227/1990), che regola la rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti da e per l’estero di mezzi di pagamento.

La norma è stata oggetto di modifica ad opera dell’art. 1, comma 129, lett. a), della legge n. 197/2022, in vigore dal 1° gennaio 2023, che, a sua volta, ha novellato la disciplina del monitoraggio fiscale, includendovi i riferimenti alle cripto-attività (art. 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR) e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale (arti. 3, comma 5, lett. i-bis), D.Lgs. n. 231/2007).

Il Provvedimento n. 224381/2024

Nel Provvedimento in oggetto si specifica che i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati sono gli intermediari finanziari e gli operatori non finanziari (art. 1 D.L. n. 167/1990).

Sono comunicati, limitatamente ai dati e ai documenti conservati, i dati dei trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a 5.000 euro, aventi ad oggetto i mezzi di pagamento di cui all’art. 1, comma 2, lett. s), D.Lgs. n. 231/2007, ed eseguiti, anche con movimentazione di conti e anche in valuta virtuale ovvero in cripto-attività di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies), TUIR, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR.

Gli elementi informativi da comunicare, relativi ai trasferimenti, sono:

- la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione, ivi compresi i mezzi di pagamento utilizzati;

- l’eventuale rapporto continuativo movimentato e la relativa data di instaurazione, ovvero in caso di operazione fuori conto, l’eventuale presenza di contante reale;

- i dati identificativi, compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l’ordine di pagamento;

- i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente;

- qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle causali di cui all’allegato 5. Tabella Causali Analitiche, i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.

Le causali da utilizzare ai fini della comunicazione sono quelle analiticamente indicate nell’allegato 5. Tabella Causali Analitiche.

I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), organizzati in file conformi alle specifiche tecniche.

Per la trasmissione dei dati deve essere utilizzato il software di controllo e di preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.

La comunicazione è effettuata annualmente ed è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del file, a seguito del risultato positivo dell’elaborazione, comunicata mediante un esito di elaborazione (ricevuta). La ricevuta riporta le informazioni di dettaglio sull’esito della comunicazione.