Economia

CNDCEC: pubblicata la nuova versione dei principi di attestazione nella crisi d’impresa


Dopo la consultazione pubblica, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato una nuova versione dei Principi di attestazione dei piani di risanamento, redatti con la partecipazione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, l’Associazione Italiana dei Docenti di Economia aziendale, l’Associazione Professionisti Risanamento d’Impresa e l’Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese.

Il precedente risaliva a quasi dieci anni fa.

Obiettivo del documento è quello di fornire ai professionisti una valida guida che consenta loro di adottare comportamenti virtuosi, condivisi e accettati, nell’esplicazione del ruolo di attestatori, nell’ambito dei piani di risanamento connessi alla crisi d’impresa.

I Principi di attestazione sono stati migliorati in più parti, tenendo conto delle novità introdotte dal Codice della crisi (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) e dei suggerimenti della giurisprudenza, la quale, pur evidenziando l’inefficacia normativa degli stessi, ha sempre tenuto conto del documento nelle proprie decisioni, ritenendolo una efficace guida operativa, per vagliare la qualità delle attestazioni del professionista indipendente.

In particolare, la nuova versione si sofferma sull’attività dell’attestatore negli strumenti di regolazione della crisi del gruppo di impresa cui è dedicato il paragrafo 10 dei Principi, illustrando nuovi standard di certificazione a cui il professionista indipendente può fare riferimento, data la delicatezza del suo compito, avente, in particolare, la finalità di rafforzare l’idoneità degli impegni assunti dall’imprenditore in crisi mediante il Piano, rivolti al riequilibrio della situazione economico-finanziaria e al risanamento della esposizione debitoria.

Si rammenta che il ruolo dell’Attestatore (il cui riferimento normativo attuale coincide con la definizione di “Professionista indipendente” di cui all’art. 2, comma 1, lett. o), CCII)) è stato introdotto nell’ordinamento dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella l. 14 maggio 2005, n. 80.

L’art. 37 della l. 7 agosto 2012 n. 134 (di conversione con modificazioni del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 “Decreto Sviluppo”), ha precisato i requisiti dell’Attestatore e alcuni dei contenuti dell’attestazione stessa.

Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito con l. 28 giugno 2016, n. 132) ha poi assegnato all’Attestatore nuovi compiti. La materia è ora regolata dal CCII che, in luogo dell’attestatore, parla di Professionista Indipendente.

Il nuovo documento di prassi fornisce, inoltre, le indicazioni necessarie per la valutazione della convenienza della proposta e del miglior soddisfacimento dei creditori, rivedendo e arricchendo il paragrafo 7, con opportuni riferimenti alle norme del Codice della Crisi d’impresa.

I Principi sono stati migliorati, inserendo altresì quattro allegati tecnici, tra cui l’allegato 3 riferito alle indicazioni per la stesura delle attestazioni previste dagli artt. 63 e 88 del Codice della crisi, in tema di transazione contributiva e previdenziale.

A chi si rivolgono i Principi

I Principi sono destinati ad una pluralità di operatori:

  • ai professionisti Attestatori, per fornire un quadro di riferimento, in analogia con i principi contabili e i principi di revisione ovvero con le Norme di comportamento emanate dal CNDCEC;
  • un costruttivo confronto;
  • ai creditori e ai terzi, per consentire l’affermarsi di good practices che permettano di applicare correttamente la ratio della legge;
  • agli advisor e ai professionisti in genere che redigono il piano e ciò in affiancamento ai Principi di redazione dei piani di risanamento, via via nel tempo approvati dal CNDEC (l’ultima versione è stata aggiornata nel 2022, sotto la vigenza della legge fallimentare);
  • ai terzi (operatori di settore o investitori) interessati a formulare proposte concorrenti, potendo assumere l’attestazione quale base informativa oggettiva, seppur limitata, relativa all’impresa;
  • agli organi giudicanti, perché mediante la fissazione delle regole di riferimento di condotta professionale possano valutare in modo più oggettivo il lavoro degli operatori.

Il documento precisa che l’Attestatore, sempre tenuto ad impiegare il proprio giudizio professionale, al fine di ottimizzare e implementare le indicazioni metodologiche e applicative suggerite, evidenziando i casi specifici in cui ritiene più utile allontanarsi dalle indicazioni generali, nella sua relazione, deve chiarire espressamente se abbia applicato i Principi dettati o meno.