Fisco

Depositi fiscali: come recuperare la maggiore IVA versata cumulativamente


L’IVA versata in eccedenza di cui deve risultare traccia nel conto scalare tenuto dal gestore del deposito fisale può essere scomputata dall’imposta relativa alle immissioni in consumo o estrazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi, fino ad esaurimento della stessa.

Solo laddove sia provata, mediante idonea documentazione, l’assenza di prodotti da estrarre e la conclusione dei rapporti con il gestore del deposito, è possibile avanzare richiesta di rimborso dell’IVA versata in misura eccedente al dovuto.

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 100 del 3 maggio 2024, prospettato da una società esercente attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carburanti che acquista gasolio per autotrazione con immissione in un deposito fiscale ai sensi dell’art. 1, commi 937-943, della Legge di Bilancio 2018 e, quindi, senza addebito dell’IVA.

L’istante effettua versamenti cumulativi per l’IVA stimata in relazione ai prodotti che prevede di estrarre dal deposito. Il versamento viene effettuato con il Modello F24 ELIDE e con codice tributo “6044”.

Successivamente al pagamento dell’imposta, l’istante estrae il prodotto e lo vende ai propri clienti addebitando l’IVA.

Il dubbio interpretativo è relativo alla modalità di recupero dell’IVA versata con il codice tributo “6044” e, inoltre, il comportamento da seguire se, a fine anno, l’imposta versata è superiore a quella corrispondente all’estrazione dei prodotti dal deposito.

L’Agenzia delle Entrate ha, anzitutto, ricordato che la disciplina in commento stabilisce che:

  • l’immissione in consumo o l’estrazione dai depositi in esame, qualunque sia la fonte di acquisto (nazionale, intra-UE o extra-UE), è subordinata al versamento dell’IVA con Modello F24 ELIDE, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento (DAS), senza possibilità di compensazione;
  • il versamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore del deposito procede a immettere in consumo o estrarre i prodotti con il codice tributo “6044”;
  • la base imponibile, che include anche l’ammontare dell’accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione precedente all’introduzione, oppure dal corrispettivo o valore relativo all’ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione.

In merito al recupero dell’IVA versata cumulativamente, risultante, a fine anno, superiore a quella dovuta con riferimento ai prodotti effettivamente estratti dal deposito nel medesimo anno, con la circolare n. 18/E/2019 è stato chiarito che viene effettuata una verifica di congruità del versamento da parte del gestore del deposito, che dovrà tenere un conto scalare delle singole immissioni in consumo o estrazioni connesse al versamento dell’IVA effettuato, controllando che lo stesso sia capiente. Le immissioni in consumo o le estrazioni operate oltre la capienza del versamento cumulativo si considerano effettuate in mancanza della ricevuta di versamento.

Ne discende, secondo l’Agenzia delle Entrate, che l’IVA versata in eccedenza di cui deve risultare traccia nel conto scalare tenuto dal gestore del deposito potrà essere scomputata dall’imposta relativa alle immissioni in consumo o estrazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi, fino ad esaurimento della stessa.

Solo laddove fosse provata, mediante idonea documentazione, l’assenza di prodotti da estrarre e la conclusione dei rapporti con il gestore del deposito, sarà possibile avanzare richiesta di rimborso dell’IVA versata in misura eccedente al dovuto, ex art. 30-ter, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

In tale evenienza andrà dimostrato, in sede di istruttoria, che l’IVA versata in eccesso non è stata utilizzata per successive immissioni in consumo (eventualmente mediante liberatoria sottoscritta da parte del gestore del deposito).