Fisco

Indennità a esperti distaccati in UE: regime impositivo


Con la Risposta a interpello 2 maggio 2024, n. 99, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono assoggettate a tassazione in Italia le somme percepite dai dipendenti di un’amministrazione nazionale distaccati come “End” in UE se vengono pagate interamente da fondi del bilancio europeo.

L’interpello

L'istanza di interpello in esame è presentata da un militare dipendente di una forza italiana distaccato presso l'Agenzia Europea di Sicurezza Marittima (EMSA), con sede a Lisbona, in qualità di END (Esperto Nazionale Distaccato).

Nello specifico, il contribuente rappresenta che il bando emesso dall'Agenzia esplicita che il distacco è disciplinato dalla Decisione della Commissione C (2008) 6866 del 12 novembre 2008, recepita integralmente da EMSA nel suo regolamento, la quale prevede due figure distinte di END: quelli con indennità a carico del bilancio UE e quelli per cui le indennità sono corrisposte dallo Stato di appartenenza (''senza spese ­ cost free'').

Nel caso di specie, si tratterebbe della prima tipologia di END, quindi con indennità a carico del bilancio dell'Unione europea.

Soluzione delle Entrate

 

Con la Risposta all’interpello in oggetto, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le indennità corrisposte a un esperto nazionale distaccato, in qualità di END non cost free, con contributo a carico del bilancio dell'Unione Europea, non concorrono all'imponibile del contribuente in Italia, per cui non devono essere dichiarate e assoggettate ad imposizione in Italia.

Si ricorda che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. principio di onnicomprensività ex art. 51, comma 1, del TUIR). Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50% (art. 51, comma 8, TUIR).

Il trattamento economico degli Esperti Nazionali Distaccati (END) può essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione Europea o da un'organizzazione o ente internazionale (art. 32, comma 3, D. Lgs. n. 165/2001).

Le indennità di soggiorno, giornaliera e mensile, corrisposte agli ''END cost free'' dalla propria amministrazione italiana di appartenenza, quindi con oneri totalmente a carico di un'amministrazione pubblica italiana, senza cioè incidere sul bilancio dell'Unione Europea, sono imponibili in Italia ai sensi dell'art. 51, comma 8, TUIR, come affermato nella precedente Risposta ad interpello n. 559 del 18 novembre 2022, osservandosi nella fattispecie ivi esaminata, come in assenza di una specifica disposizione internazionale che limiti la potestà impositiva dei singoli Stati membri sugli emolumenti erogati agli END senza alcun contributo da parte della Commissione europea, le indennità di soggiorno in esame debbano essere assoggettate ad imposizione in Italia ai sensi della vigente normativa Italiana.

Il caso odierno (Risposta n. 99/2024), come si è visto, concerne il corretto trattamento fiscale delle indennità corrisposte all'istante distaccato presso l'EMSA di Lisbona, in qualità di END non cost free, con contributo a carico del bilancio dell'Unione Europea.

A tale riguardo, l'art. 7 del Regolamento UE 1406/2002, che istituisce l'Agenzia Europea per la Sicurezza Marittima, stabilisce che all'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, secondo cui i funzionari e gli altri agenti dell'Unione sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dall'Unione.

Ragione per cui – conclude l'Agenzia Entrate, le indennità in esame non concorrono all'imponibile del contribuente in Italia e, pertanto, non devono quivi essere dichiarate e assoggettate ad imposizione.