Fisco

Decreto IMU approvato alla Camera


Il 16 ottobre 2013 l'Assemblea della Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 apportando modifiche che hanno riguardato le imposte immobiliari sui fabbricati rurali e l'equiparazione alla "prima casa" - a fini IMU - degli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti; le modalità di determinazione della TARES per l'anno 2013; l'estensione della disciplina della definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile; i controlli interni degli enti locali sulle società partecipate non quotate; le disposizioni in materia di rimozione dello squilibrio finanziario delle regioni nel trasporto pubblico regionale e locale; i trattamenti pensionistici.

Il provvedimento è adesso all'esame del Senato.


DL n. 102/2013: dispone l'abolizione definitiva per il 2013 della prima rata IMU per le abitazioni principali e per altre categorie di immobili; introduce misure per riattivare il circuito del credito e mettere in moto politiche abitative; incrementa di circa 7 miliardi di euro il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni alle imprese; provvede al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e all'adozione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di trattamenti pensionistici.


Modifiche normativa IMU

Con particolare riferimento all’Imposta municipale propria (IMU), il Decreto Legge prevede che per l’anno 2013 non sia dovuta la prima rata dell’IMU sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il Decreto Legge n. 54/2013, vale a dire abitazioni principali e assimilati (IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa), terreni agricoli e fabbricati rurali.

Viene modificato il quadro delle esenzioni e agevolazioni, con particolare riguardo ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita; agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale, agli alloggi sociali e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; agli immobili destinati alla ricerca scientifica; agli immobili posseduti da personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché da quello appartenente alla carriera prefettizia.

Tra le principali modifiche approvate alla Camera si segnalano:

  • il conferimento di efficacia retroattiva alle domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili (a fini ICI ed IMU), presentate ai sensi del Decreto Legge n. 70/2011, nonché l’inserimento negli atti catastali della relativa annotazione; esse produrranno gli effetti previsti ai fini del requisito di ruralità a decorrere dal V anno antecedente alla presentazione della domanda stessa. Tali effetti si sostanziano nell’esenzione, per il periodo di riferimento, dall’ICI;
  • la concessione ai Comuni della facoltà, ai fini del pagamento della seconda rata dell’IMU 2013, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze non “di lusso” concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale; tali immobili dunque godranno del trattamento fiscale agevolato (aliquota allo 0,4% e detrazioni) riservato dalla disciplina generale dell’IMU alle abitazioni principali, limitatamente alla seconda rata del tributo per l’anno 2013. Per effetto di tale disposizione, viene disposta l’attribuzione ai comuni di un contributo di misura massima complessiva pari a 18,5 milioni di euro per il 2013, a titolo di ristoro dell'ulteriore minor gettito IMU.

Il Decreto interviene, inoltre, sulla disciplina della cosiddetta “cedolare secca” - introdotta dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sul federalismo municipale - riducendo, per gli immobili locati a canone “concordato”, l’aliquota al 15% in luogo dell’aliquota vigente pari al 19% a decorrere dall’anno di imposta 2013.

Modifiche normativa TARES

Il provvedimento interviene in materia di TARES, consentendo al comune di applicare per il 2013 la componente del tributo diretta alla copertura dei costi in deroga alla normativa vigente, seppure nel rispetto del principio “chi inquina paga” e assicurando in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Con riguardo alla TARES, nelle more della riforma dell’imposizione immobiliare, le modifiche apportate hanno riguardato principalmente:

  • le modalità di determinazione del tributo per l’anno 2013, consentendo ai comuni di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012, con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno;
  • la stima del costo del servizio e la determinazione della tariffa;
  • la facoltà del consiglio comunale di inoltre deliberare ulteriori agevolazioni;
  • la non applicazione per il 2013 delle sanzioni previste in caso di versamento insufficiente, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati.

Sostegno al settore immobiliare

Il Decreto Legge dispone misure volte al sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare: si autorizza in primo luogo Cassa Depositi e Prestiti a mettere a disposizione degli istituti di credito una base di liquidità - mediante l’utilizzo dei fondi della raccolta del risparmio postale - per erogare nuovi finanziamenti espressamente destinati a mutui, garantiti da ipoteca, su immobili residenziali, con priorità per quelli finalizzati all’acquisto dell’abitazione principale nonché ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. La Cassa può, inoltre, acquistare obbligazioni bancarie garantite o titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, per aumentare le disponibilità finanziarie per l’erogazione di finanziamenti ipotecari.

Il Decreto in oggetto provvede anche al rifinanziamento di alcuni Fondi: Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, del Fondo per l’accesso al credito per l'acquisto della prima casa e del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione. Viene, altresì, istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli ed è prorogato il termine per il completamento degli interventi di trasformazione edilizia con tassazione agevolata.

 Le modifiche introdotte alla Camera:

  • chiariscono che l’intervento di Cassa depositi e prestiti deve essere destinato all’erogazione di nuovi finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico, con priorità per le giovani coppie, i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e le famiglie numerose;
  • specificano i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche dovranno obbligatoriamente essere trasferiti sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari;
  • aumentano da 30 a 50 milioni di euro la disponibilità del Fondo locazioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.