Fisco

CFC: opzione per l’imposizione sostitutiva


Con Provvedimento 30 aprile 2024, n. 213637, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità applicative dell'opzione per l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, a prescindere dalla verifica del livello di tassazione effettiva estera della controllata ai fini della disciplina delle imprese estere controllate (Controlled Foreign Companies, CFC).

Il Provvedimento n. 213637/2024

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Provvedimento n. 213637/2024,  in materia di CFC.

Nello specifico, l’art. 3 del D.Lgs. n. 209 del 2023, attuativo della delega fiscale, ha modificato la disciplina relativa alle CFC di cui all’art. 167 del TUIR, prevedendo, nell’ottica di semplificare la verifica dei requisiti per l’applicazione della disciplina CFC, evitando il raffronto tra il livello di tassazione effettiva estera e quello di tassazione virtuale interna, l’introduzione di un regime opzionale di tassazione alternativa.

Le modalità di esercizio e revoca dell’opzione, erano demandate, da un precedente Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, all’art. 167, comma 4-ter, del TUIR.

Da qui l’approvazione del Provvedimento in esame, contenente definizione delle modalità applicative dell’opzione prevista dal comma 4-ter dell’art. 167 TUIR, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. n. 209/2023.

La disciplina relativa alle CFC è contenuta nell’art. 167 del TUIR, ed ha la finalità di rendere imponibili in capo ai soggetti residenti o stabiliti in Italia gli utili prodotti dalle società estere controllate che beneficiano di una tassazione ridotta nello Stato di insediamento e che, al tempo stesso, risultano titolari di determinate categorie di proventi (passive income), senza svolgere un’attività economica effettiva.

L’imposizione che deriva dall’applicazione delle disposizioni previste dalla disciplina CFC viene subita dal soggetto controllante italiano, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e in modo separato, indipendentemente dall’effettiva percezione degli stessi utili sotto forma di dividendi.

Si specifica che l’opzione per l’imposizione sostitutiva al 15% prevista dalla riforma fiscale è applicabile dal soggetto controllante nei confronti di tutte le controllate che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- realizzano oltre un terzo dei proventi classificabili “passive income”, secondo le categorie previste dall’art. 167, comma 4, lett. b), del TUIR;

- redigono bilanci di esercizio oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero in cui sono localizzate, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante residente ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

Con il Provvedimento n. 213637/2024 in esame, sono state individuate:

- alcune definizioni utili all’applicazione delle disposizioni del Provvedimento;

l’ambito di applicazione del regime opzionale, definendo le caratteristiche e i requisiti soggettivi e oggettivi delle controllate estere;

- le modalità di esercizio e revoca dell’opzione di cui all’art. 167, comma 4-ter, del TUIR, chiarendone la decorrenza, la durata e gli obblighi di comunicazione dell’opzione in dichiarazione;

- le circostanze che determinano il venir meno dell’efficacia dell’opzione, salvo la possibilità di revoca espressa da parte del socio residente alla scadenza del triennio;

- i criteri di determinazione dell’utile contabile netto, che costituisce la base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva del 15%, nonché le regole di liquidazione e versamento dell’imposta sostitutiva nei casi di partecipazioni indirette e\o di più soggetti controllanti residenti.

Da ultimo, il Provvedimento indica il trattamento fiscale da riservare agli utili delle controllate estere che hanno già scontato l’imposta sostitutiva in capo al socio controllante residente, al momento della percezione da parte di quest’ultimo nonché gli effetti dell’opzione sul monitoraggio dei valori fiscalmente riconosciuti degli elementi patrimoniali, dei redditi e delle perdite delle controllate estere.