Quali schemi di bilancio devono utilizzare gli Enti filantropici
Il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, in collaborazione con l’Associazione Italiana Fondazioni e Enti filantropici, ha pubblicato il 24 aprile scorso un documento specificamente indirizzato agli Enti filantropici e ai professionisti che li supportano, intitolato “Documento di ricerca in materia di Schemi di bilancio per gli Enti del Terzo Settore – Peculiarità degli Enti Filantropici”.
Scopo di questo documento è l’adozione di uno schema di bilancio che meglio rispecchia le tipicità degli Enti filantropici.
Il Documento è suddiviso in due sezioni, nella prima, troviamo gli articoli del Codice del Terzo Settore che identificano gli Enti filantropici. Brevemente, ricordiamo che gli Enti filantropici sono enti costituiti allo scopo di fornire sostegno
- a categorie di soggetti svantaggiati
- ad attività di interesse generale.
Data la particolare funzione, gli enti filantropici devono essere costituti sotto forma di associazione riconosciuta o di fondazione ed hanno l’obbligo di redazione non solo del bilancio di esercizio ma anche del bilancio sociale.
L’attività di sostegno di questi enti può avvenire attraverso l’erogazione di:
- denaro, beni e/o servizi, naturalmente forniti in forma gratuita;
- denaro, beni e servizi di investimento che vengono ad assumere la formula di investimento filantropico, oggetto della risoluzione ministeriale n. 75 del 21 dicembre 2023.
La rilevanza di questa risoluzione consiste nel fatto che conferma che gli Enti filantropici godono dell’esenzione da imposta Ires per i redditi che essi ritraggono dagli immobili posseduti purché essi siano destinati allo svolgimento di attività non commerciali dell’ente.
Terminato questo inquadramento generale, la seconda parte del documento tratta della forma espositiva che il bilancio di un Ente filantropico deve avere al fine da rappresentare con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione dell’ente.
Ovviamente, i riferimenti sono i consueti degli Enti del Terzo Settore, cioè il Decreto 5 marzo 2020 che istituisce gli schemi di bilancio nonché il Principio Contabile OIC n. 35, specifico per gli Enti del Terzo Settore.
I predetti schemi, rigidi nella loro forma, consentono tuttavia una certa forma di accomodamento qualora, per chiarire meglio il bilancio, venga reputato necessario.
Per questa ragione, il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti propone le integrazioni di seguito esposte:
- nello Stato Patrimoniale, sezione attivo, identificare l’attivo vincolato presente nelle immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie in modo distinto dalle altre immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie fornendo adeguata informativa nella Relazione di Missione;
- nello Stato Patrimoniale, sezione attivo, integrare le immobilizzazioni finanziarie identificando chiaramente le partecipazioni, i crediti e gli altri strumenti finanziari derivanti da investimenti filantropici;
- nello Stato Patrimoniale, sezione passivo, nella classe del Patrimonio netto/sottoclasse Patrimonio vincolato, inserire due distinte riserve costituite con l’apporto dei donatori: una indisponibile ed una disponibile;
- nello Stato Patrimoniale, sezione passivo, integrare la sezione D Debiti aggiungendo una voce 13) debiti per erogazioni nella quale vengono indicati i debiti relativi a erogazioni non condizionate deliberate ma non erogate. La ragione di ciò consiste nel misurare gli impegni erogativi non ancora riversate nel sistema;
- nel Rendiconto Gestionale, nella sezione “Oneri e Costi da attività di interesse generale” allo scopo di evidenziare i contributi che vengono erogati, inserire la voce A9 (o A11);
- nella Relazione di Missione, dare particolare rilievo a quanto contenuto nel Rendiconto Gestionale, nella sezione “Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali” con riferimento all’utilizzo delle rendite immobiliari e finanziarie che percepite.
Qualora pertanto gli Enti Filantropici intendessero recepire quanto suggerito dal Documento commentato, sarà necessario che nella Relazione di Missione venga data menzione della valutazione delle voci di bilancio esposte nonché le modifiche apportate agli schemi obbligatori.