IVA: il trasporto di persone e la certificazione dei relativi corrispettivi
Con la risposta a interpello 23 aprile 2024, n. 98, l'Agenzia delle Entrate, in merito alla possibile sostituzione, a fini conservativi, dei singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo degli stessi da predisporre su base mensile, ha osservato come le disposizioni normative attualmente vigenti non contengano tale previsione.
L’interpello
L'istante della fattispecie in esame è una società con sede in altro stato UE, dotata di stabile organizzazione in Italia, che certifica i servizi di trasporto mediante biglietti emessi in formato elettronico, nel rispetto delle caratteristiche prescritte dal D.M. 30 giugno 1992.
Per ridurre i costi di archiviazione, l’istante ipotizza di predisporre mensilmente un file riepilogativo del contenuto di ciascun biglietto e di conservare digitalmente la stampa in formato PDF di tale file, nel rispetto del D.M. 17 giugno 2014 e del D.Lgs. n. 82/2005.
Soluzione dele entrate
Nel rendere la propria soluzione operative, con la risposta in esame, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la conservazione dei biglietti di trasporto non può avvenire mediante un file riepilogativo degli stessi.
Trasporto di persone
In particolare, il trasporto di persone e la certificazione dei relativi corrispettivi sono stati oggetto, nel tempo, di svariati interventi da parte normative e dell'Amministrazione finanziaria.
Nello specifico, l'art. 22 decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972) individua le operazioni in relazione alle quali l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Tra le predette operazioni rientrano, tra l'altro, le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito.
In riferimento a tali prestazioni, i corrispettivi andavano, quindi, certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale, adempimento che è stato poi sostituito dall'emissione dei relativi titoli di viaggio.
Tali modalità di certificazione sono rimaste invariate anche a seguito dell'introduzione generalizzata degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 127/2015.
Titoli di viaggio
Con riguardo ai titoli di viaggio, si osserva che essi rappresentano documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie e ricadono, quindi, nelle previsioni del D.M. 17 giugno 2014 con riferimento alle caratteristiche che devono possedere quando sono emessi in formato elettronico, nonché alle modalità e tempi di conservazione.
In merito alla possibile sostituzione, a fini conservativi, dei singoli biglietti di trasporto con un file riepilogativo degli stessi da predisporre su base mensile, viene osservato come le disposizioni normative attualmente vigenti non contengano tale previsione.
In generale, dopo l'emissione dei documenti che certificano la prestazione resa, è ammessa la sola annotazione cumulativa dei relativi corrispettivi nel registro degli acquisti previsto dall'art. 24 del D.P.R. n. 633/1972. E anche laddove tale file potesse qualificarsi come un ''estratto informatico'' di ciascun biglietto elettronico emesso nel periodo di riferimento, le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
In definitive, quindi, la redazione/conservazione del file riepilogativo non potrebbe sostituire quella dei singoli documenti ma, tutt’al più, aggiungersi alla stessa.