Elevazione dell’indennità di congedo parentale: INPS chiarisce procedure
Con la Circolare n. 57 del 18 aprile 2024, l’INPS ha fornito le istruzioni operative riguardo l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% al 60% per un ulteriore mese.
L’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024, al comma 179 aveva disposto la suddetta elevazione per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio ovvero entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età; aggiungendo che per il solo anno 2024, l’elevazione dell’indennità del congedo parentale è pari all’80% anziché 60%.
In ragione del principio dell’alternanza dei genitori, anche tale mese ulteriore è uno solo per entrambi i e potrà essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o solo da uno di essi.
Dunque, il congedo parentale viene indennizzato nel seguente modo:
80% della retribuzione |
1 mese |
Entro i 6 anni di vita o di ingresso nella famiglia in caso di adozione o affidamento purché il soggetto sia minore |
A partire dal 1° gennaio 2023 |
60% della retribuzione – 80% per il solo 2024 |
+ 1 mese |
Entro i 6 anni di vita o di ingresso nella famiglia in caso di adozione o affidamento purché il soggetto sia minore |
A partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 all’80% - a partire dal 1° gennaio 2024 al 60% |
30% della retribuzione |
7 mesi |
Entro i 12 anni di vita o di ingresso nella famiglia in caso di adozione o affidamento purché il soggetto sia minore |
Fino al raggiungimento del limite di 9 mesi, comprensivo del mese indennizzato all’80% |
Indennità erogata solo per i lavoratori che si trovino in determinate condizioni reddituali |
2 mesi |
Entro i 12 anni di vita o di ingresso nella famiglia in caso di adozione o affidamento purché il soggetto sia minore |
Fino al limite di 10 o 11 mesi (qualora il padre eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi) |
In ragione della decorrenza della nuova previsione normativa, l’INPS al fine di rendere più chiari i criteri di operatività, ha esemplificato alcune situazioni che riportiamo di seguito:
Figlio nato il 20/11/2023 |
Congedo maternità concluso il 20/02/2024 |
Padre fruisce di 2 mesi di congedo dal 21/11/2023 al 20/01/2024 |
Dal 21/11 al 20/12 indennizzato all’80% Dal 21/12 al 31/12 indennizzato al 30% Dal 01/01 al 20/01 indennizzato all’80% |
Ai genitori residuano 10 giorni indennizzabili all’80% entro il 2024, altrimenti 60% |
Figlio nato il 15/09/2023 |
Congedo di maternità dal 15/09/2023 al 15/02/2024 |
Congedo parentale fruito dal padre indennizzabile solo al 30% poiché l’elevazione spetta solo per uno dei tre mesi riconosciuti a ciascun genitore non trasferibile all’altro |
La madre concluso il congedo potrà usufruire del mese di congedo parentale indennizzato all’80% (se fruito nel 2024) |
|
Figlio nato il 15/08/2023 |
Madre deceduta il 15/08/2023 |
Padre usufruisce del congedo di paternità alternativo per il periodo residuo non usufruito dalla madre fino al 15/11/2023 |
Il padre usufruisce anche di 10 giorni di congedo obbligatorio |
Avendo terminato il congedo obbligatorio dopo il 31/12 ha diritto ad un mese di congedo parentale indennizzato all’80% + l’ulteriore mese |
Figlio nato il 16/01/2024 |
Madre non lavoratrice fino al 30/05 |
Padre iscritto alla Gestione Separata |
Padre usufruisce di 6 mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione |
Alla madre spetta un mese indennizzato all’80% + l’ulteriore mese |
|
Madre iscritta alla Gestione Separata e fruisce di un mese di congedo indennizzato al 30% |
Padre libero professionista che non fruisce del congedo parentale |
La madre il 1° giugno inizia un rapporto di lavoro dipendente e fruisce di due mesi di congedo |
Alla madre spetta un mese indennizzato all’80% + l’ulteriore mese al 60% poiché questi due mesi rientrano all’interno dei 3 mesi non trasferibili. |
Figlio nato il 20/12/2023 |
Madre iscritta alla Gestione Separata e fruisce di un mese di congedo indennizzato al 30% |
Padre libero professionista che non fruisce del congedo parentale |
La madre il 1° giugno inizia un rapporto di lavoro dipendente e fruisce di due mesi di congedo |
Alla madre spetta un mese indennizzato all’80%; non spetta invece l’ulteriore mese in quanto il minore è nato prima del 01/01/24 |
Figlio nato il 27/02/2025 |
Madre fruisce del congedo parentale con diritto all’indennità al 100% in ragione delle diposizioni del Ccnl applicato |
Il padre fruisce del congedo parentale con diritto a un mese indennizzato all’80%, uno al 60% e uno al 30% |
|
|
La domanda di congedo parentale deve essere presentata in modalità telematica: tramite CAF, accedendo con lo SPID al portale ovvero chiamando il Contact Center.
Nei flussi Uniemens dovranno essere valorizzato i seguenti codici evento:
- PG2 avente il significato di periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino;
- PG3 avente il significato di periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.