Spesometro: approvato il modello di comunicazione polivalente
L'Agenzia delle Entrate pubblica il nuovo modello polivalente utile alla comunicazione unificata nel nuovo Spesometro: il modello definitivo, con le relative specifiche tecniche e le istruzioni, come previsto dal Provvedimento del 2 agosto, è stato aggiornato recependo le osservazioni delle associazioni di categoria e degli operatori economici.
Operazioni rilevanti ai fini IVA (Spesometro)
A decorrere dal 1° gennaio 2012 per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo.
Costituiscono eccezione le operazioni documentate con fattura delle attività di cui agli articoli 22 e 74ter del decreto IVA che si sono avvalse della facoltà prevista dall’articolo 24 comma 2. Tali operazioni, per gli anni 2012 e 2013, sono da comunicare se di importo unitario non inferiore ai 3.600 euro, e saranno comunicate senza limiti di importo a decorrere dalla comunicazione relativa all’anno 2014.
Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (operazioni cosiddette business to consumer), invece, rimane ferma la comunicazione delle singole operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA.
Allo scopo di semplificare gli adempimenti richiesti, le informazioni da comunicare, oltre al codice fiscale o, in alternativa, per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all’articolo 4, del DPR 29 settembre 1973, n. 605, sono quelle indispensabili per l’individuazione dei soggetti e delle operazioni.
La comunicazione degli importi delle operazioni rilevanti ai fini IVA può essere effettuata in modalità aggregata o in modalità analitica.
Nella modalità aggregata vengono riportati i totali delle operazioni attive e delle operazioni passive effettuate con una stessa controparte, distinte per tipologia, con la sola eccezione delle operazioni di noleggio e leasing.
Deroga alla limitazione dell’uso del contante in operazioni legate al turismo
L’articolo 3, 1° comma, del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16 ha disposto che: per l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è elevato a 15.000 euro [...].
Le operazioni legate al turismo sono comunicate esclusivamente in forma analitica nel quadro TU del modello.
Comunicazioni San Marino
Comunicazione dei dati degli acquisti da operatori della Repubblica di San Marino di cui all’art. 16 lett. c) del Decreto 24 dicembre 1993
Il Decreto del Ministero delle finanze del 24 dicembre 1993 ha previsto particolari istruzioni per gli operatori economici italiani che realizzano acquisti da operatori sammarinesi, tra le quali, la comunicazione delle fatture registrate “al proprio Ufficio IVA”. Il provvedimento che pubblica le presenti istruzioni stabilisce che la comunicazione di cui all’articolo 16 lett. c) del citato decreto avvenga con lo stesso modello utilizzato per lo spesometro, trasformando di fatto una comunicazione prevista ancora in modalità cartacea in un invio dei dati con il canale telematico. Gli acquisti da San Marino vanno comunicati autonomamente.
Per la comunicazione degli acquisti da San Marino non è prevista l’esposizione in forma aggregata.
Comunicazione Black List
Comunicazione delle operazioni registrate, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001
Per la comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in Paesi Black List è prevista la trasposizione in questo modello del prospetto già approvato con provvedimento del 28 maggio 2010 da compilare secondo i termini e la periodicità già stabilita avendo cura di indicare nel frontespizio nel caso in cui il periodo di riferimento sia diverso dall’anno.
In particolare, per quanto concerne le comunicazioni relative alle operazioni Black List e agli acquisti da San Marino, effettuate fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le richieste degli operatori economici, sarà consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello, le precedenti modalità di comunicazione.
Comunicazione dei dati relativi ai contratti di noleggio e leasing
In alternativa alle modalità ordinarie di comunicazione regolate dal Provvedimento del 21 novembre 2011, gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, a partire dalle operazioni del 2012 possono trasmettere col presente modello, le informazioni relative alle operazioni effettuate.