Fisco

Circolare n. 8/e/2024 delle entrate: semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA


Dopo l'adozione del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, che ha apportato semplificazioni sulle norme in materia di adempimenti tributari, arrivano i primi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sulle novità inerenti le dichiarazioni dei redditi.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni con la Circolare 11 aprile 2024, n. 8/E, recante le misure in materia di dichiarazioni fiscali, collegate alla razionalizzazione e alla semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari previste appunto dal c.d. "Decreto Adempimenti".

La Circolare fornisce non solo le istruzioni operative sulle misure riguardanti le dichiarazioni fiscali, ma nel documento di prassi si approfondiscono anche molte delle novità contenute nella riforma degli adempimenti tributari, tra cui la precompilata per i titolari di partita IVA, le semplificazioni sul Modelo 770 e il nuovo calendario di presentazione delle dichiarazioni.

Nel dettaglio, il documento fornisce le istruzioni operative agli Uffici sulle misure previste agli artt. 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 19 e 20 del D.Lgs. n. 1/2024.

Struttura della Circolare

In particolare, la parte I della Circolare qui di interesse, contenente “SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA”, è così strutturata:

- Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati (art. 1);

- Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato (art. 2);

- Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata (art. 20).

Argomentazioni delle Entrate

Per effetto della novella apportata dal Decreto Adempimenti, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n 8/E/2024 con le istruzioni operative per gli Uffici, al fine di  garantire l’uniformità di azione in tema di D.Lgs. n. 1/2024, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari».

Misure in materia di dichiarazioni fiscali

La Circolare in esame evidenzia, tra le altre, le misure di razionalizzazione e semplificazione previste a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA.

La Riforma Fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111 - «Delega al Governo per la riforma fiscale») ha previsto con l'art 1 del D.Lgs. semplificazioni fiscali di attuare cambiamenti per i contribuenti titolari di reddito di lavoro dipendente e di pensione, prevedendo una dichiarazione semplificata.

Per effetto delle nuove disposizioni, il Modello 730 precompilato 2024 lascia il posto alla dichiarazione semplificata.

Come ha specificato la stessa Agenzia Entrate nel comunicato stampa dell'11 aprile 2024:

- la dichiarazione semplificata è una nuova opportunità per i lavoratori dipendenti e pensionati, percettori anche di redditi assimilati, che utilizzano il modello 730;

- da quest’anno 2024, infatti, con la presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata, l’Agenzia delle Entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate;

- queste informazioni, in particolare, saranno disponibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;

- i contribuenti interessati, utilizzando un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.

La Circolare n 8/E/2024 specifica che l’art. 1, comma 1, del decreto Adempimenti (in virtù  dell’inserimento del nuovo comma 3-bis nell’art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175),  introduce una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, incluse le pensioni, e assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

In base alle nuove disposiziono, negli anni successivi, in via progressiva, tale servizio sarà, inoltre, reso disponibile anche ai soggetti delegati di cui all’art. 1, comma 36, del D.Lgs. n. 175/2014. 

Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato

La possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA (art. 2, comma 1, Decreto Adempimenti). Ciò vuol dire, a titolo esemplificativo, che per effetto dell’estensione dell’ambito soggettivo, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita IVA, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale.

L’Agenzia Entrate sottolinea che con tale previsione il legislatore ha inteso rendere progressivamente accessibile a tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA l’utilizzo del modello dichiarativo 730, che resta, invece, precluso ai soggetti titolari di partita IVA, i quali possono presentare solo il modello “REDDITI”.

Le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione, riguardante i dati da confermare o modificare da parte del contribuente, a decorrere dal 2024, e da parte dei soggetti delegati, a decorrere dagli anni successivi, sono demandate ad apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare ai sensi dell’art. 1, comma 37, del D.Lgs. n. 175 del 2014 (v. nuovo comma 3-bis inserito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 1/2024, dopo il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 175/2014).

Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Decreto Adempimenti, inoltre, a partire dalla campagna dichiarativa 2024, i soggetti possono adempiere all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi con le stesse modalità finora previste solo per i contribuenti privi di un sostituto d’imposta.

Anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 possono ora:

- richiedere direttamente all’Agenzia delle entrate l’eventuale rimborso dell’imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi;

- ovvero - effettuare il pagamento dell’importo eventualmente dovuto, entro il termine ordinario del 30 giugno 24, mediante il modello di versamento unificato F24.

Controlli dichiarazione semplificata 2024 per dipendenti e pensionati

In conseguenza si quanto precede, viene introdotto all'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014, il comma 3-ter, prevedendo che le esclusioni dai controlli disposti in caso di presentazione della dichiarazione precompilata valgano anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità semplificata prevista dall'art. 1, comma 3-bis, dello stesso decreto legislativo. Ciò significa, in concreto, che i dati preinseriti direttamente dall’Agenzia delle Entrate e confermati dal contribuente verranno esclusi dai controlli. 

Finora i contribuenti che decidono di optare per la dichiarazione dei redditi precompilata e procedono con l’accettazione del Modello 730 precompilato senza modifiche, non sono sottoposti a verifiche fiscali relativamente ai dati di oneri e spese indicati che sono stati forniti da soggetti terzi non modificati. 

Resta fermo il termine del 30 aprile 2024, per l’emanazione del provvedimento attuativo con le regole per la nuova dichiarazione semplificata per pensionati e dipendenti.

Comunicazione dei dati reddituali da parte di soggetti terzi

Da notare da ultimo che, per effetto delle modifiche apportate all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, l’art. 20 del D.Lgs. n. 1/2024 estende il novero delle informazioni oggetto di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Ciò al fine di incrementare le informazioni a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e di rendere conseguentemente più completa la dichiarazione dei redditi precompilata.