Adempimenti & Dichiarazioni

Trust testamentario: se ci sono immobili, la successione va con modello cartaceo


Con la risposta n. 90 dell’11 Aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate risponde ad una richiesta di interpello riferita alle modalità di presentazione della dichiarazione di successione in caso di presenza di trust testamentario, precisando che la stessa va presentata in modalità cartacea mediante modello 4 cartaceo all’Ufficio delle entrate territorialmente competente secondo il criterio dell’ultimo domicilio del de cuius.

La disponente si è rivolta all’Agenzia delle Entrate per chiarire il dubbio rispetto alle modalità di presentazione di una dichiarazione di successione connessa ad un trust istituito nel 2021 dalla disponente medesima su beni immobili situati in Italia. Beneficiario del trust era il figlio della disponente e dopo di lui la moglie dello stesso e in mancanza di quest’ultima una Fondazione.

Il trust si sarebbe chiuso al compimento del settantacinquesimo anno di età del beneficiario o, in sua mancanza, del coniuge o, in sua assenza, al 31 dicembre 2050.

La disponente, deceduta nel 2022, ha nominato, con testamento, il trust erede universale.

Il trustee, amministratore dei beni vincolati nel trust a tutela dei diritti dei beneficiari, dovendo presentare la dichiarazione di successione, si è rivolto ad un notaio per i relativi adempimenti e oggi all’Agenzia delle Entrate per precisazioni relative alle modalità di presentazione della dichiarazione stessa.

L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, illustra, in primis, le caratteristiche e gli effetti del trust, illustrando le norme che lo inquadrano quale rapporto giuridico fiduciario con cui un “disponente” (o settlor), mediante negozio unilaterale trasferisce a un altro soggetto, ossia il trustee, beni (di qualsiasi natura), affinché li gestisca e li amministri, in linea con quanto disposto dall'atto istitutivo dell’organismo stesso, al fine del conseguimento degli obiettivi indicati dal disponente.

Effetto principale del trust, come noto, è la segregazione dei beni inseriti nell’organismo creato, che vanno a creare un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari e, quindi, non possono essere intaccati dai creditori di tali soggetti.

L’Amministrazione finanziaria è intervenuta sul tema del trust fornendo opportuni chiarimenti in materia fiscale nella circolare n. 34/2022, in cui, tra le altre precisazioni, l’Agenzia ha evidenziato che per gli atti di costituzione del trust e quelli con cui il disponente assegna i beni all’istituto, assoggettandoli ai fini del trust medesimo, non si versa l’imposta di successione e donazione in quanto, come del resto precisato anche dalla Cassazione, si tratta di beni non assegnati in via definitiva al trustee, il quale ha il solo compito di amministratore e custode dei suddetti beni che si trovano in regime di segregazione patrimoniale, per essere poi trasferiti definitivamente ai beneficiari definitivi.

Ciò che invece sconta l’imposta successoria sono i trasferimenti dei beni vincolati ai beneficiari dell’istituto. Precisano le Entrate, infatti, che gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni, di cui all'articolo 2, comma 47 del decreto legge n. 262 del 2006 (cfr. circolare n. 34/E del 2022, par. 4.4.3), pertanto, ai fini della determinazione dell'imposta da versare, le aliquote e le franchigie previste dall'articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge n. 262 del 2006 sono individuate, all'atto dell'attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la richiamata circolare 34/E del 2022 ha chiarito che le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione degli immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo di destinazione, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre quelle eseguite in dipendenza di atti di attribuzione di beni immobili o diritti reali immobiliari dal trustee ai beneficiari sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Si applica il medesimo principio qualora, come nel caso trattato, la dotazione dei beni nel trust da parte della Disponente sia avvenuta mortis causa, mediante testamento con cui la stessa Disponente nomina quale erede universale il Trust.

Al riguardo, le Entrate richiamano la Corte di Cassazione che, intervenuta diverse volte sull’argomento, ha spiegato che «il trust può rispondere a finalità eterogenee: di garanzia; di liquidazione e pagamento; di solidarietà sociale; di realizzazione di interessi meritevoli di tutela a favore di persone disabili, pubbliche amministrazioni o altri soggetti (art. 2645 ter c.c.); può essere costituito per atto tra vivi o per testamento (...).

L’elemento comune è l'effetto segregativo che si verifica perché i beni conferiti in trust non entrano nel patrimonio del trustee se non per la realizzazione dello scopo indicato dal settlor (...) effetto che si determina attraverso l'intestazione formale dei beni al trustee e l'attribuzione al medesimo di poteri gestori finalizzati alla realizzazione dello scopo (...)» e che «l'imposta sulle successioni e donazioni prevista dal d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, così come le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, saranno dovute non al momento della costituzione dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest'ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell'art. 53 Cost.» e che tale soluzione viene estesa ad «ogni tipologia di trust» (cfr. tra le altre sentenze nn. 410 del 10/01/2022, 8719 del 30/03/2021).

Con riferimento al caso narrato, le Entrate ritengono che la dichiarazione di successione non possa, al momento, essere trasmessa per via telematica con il calcolo delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ma unicamente, presentando all’ufficio competente il modello cartaceo n. 4, come precisa la faq del 5 aprile 2023, rientrando il caso in quelle situazioni in cui è esclusa la possibilità di inviare la dichiarazione di successione per via telematica.