Rapporto di lavoro

Congedo di maternità e Commercio (Cooperative di consumo)


L’accordo di rinnovo 29 marzo 2024, che si applica ai lavoratori del Commercio (Cooperative di consumo), ha modificato la disciplina sul congedo di maternità.

Congedo di maternità

Le disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e alla paternità sono disciplinate dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato successivamente anche dal d.lgs. n. 80 del 2015, a cui le parti espressamente rinviano e dalle disposizioni contenute nella presente sezione.

Ai sensi del d.lgs. 151/2001, durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice deve astenersi dal lavoro:

I. durante i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;

II. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso;

III. durante i tre mesi dopo il parto e, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. d), del d.lgs. 151/2001, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, per i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

La lavoratrice ha facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente il parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In alternativa a quanto disposto ai punti precedenti I, II e III e ai sensi del comma 1.1, dell'art. 16 del d.lgs. 151/2001 è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto, entro cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante del nascituro.

La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato).

Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.

Ai sensi dell'art. 4 del d.p.r. 1026/1976, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. Il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.

In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, la Cooperativa è obbligata a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso. I periodi di assenza obbligatoria, indicati ai punti I), II) e III) del comma 1, devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali, compresi quelli relativi alle mensilità supplementari, alle ferie e al trattamento di fine rapporto.

Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% della retribuzione, posta a carico dell'Inps dall'art. 74 della legge 23.12.1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 del d.l. 663 del 1979, convertito in legge n. 33 del 1980. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'Inps, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 dello stesso.

Per i soli periodi indicati nel comma 1 di cui ai punti I), II), III), relativamente alla astensione obbligatoria, l'indennità di cui al comma precedente verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 100% della retribuzione mensile netta cui la lavoratrice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, salvo che l'indennità economica dell'Inps non raggiunga un importo superiore, a decorrere dall’1.1.2000.

Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali l'Inps provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi degli artt. 1 e 2, del D.L. n. 633/1979 convertito con l. n. 33/1980.

Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applicano gli artt. 26 e 31 del d.lgs. 151/2001.