Economia

Decreto regola sostegno alla capitalizzazione delle PMI


È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2024 il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 19 gennaio 2024 n. 43 (il “Decreto”) contenente il regolamento recante sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento.

Il decreto entrerà in vigore il 20 aprile 2024 ed è finalizzato all'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal decreto 22/4/2022. In particolare, il decreto definisce i requisiti, le condizioni e le modalità per l’accesso delle PMI al contributo di cui al decreto-legge n. 34/2019, nonché i motivi di revoca del contributo stesso.

L’articolo 4 del decreto precisa che i soggetti beneficiari sono le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 del decreto 22/4/2022 e dei seguenti ulteriori requisiti:

a) sono costituite in forma di società di capitali; e

b) non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all’art. 2632 codice civile. Non possono, invece, beneficiare delle agevolazioni di cui al medesimo decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L’articolo 5 del decreto richiede che, entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30 per cento dell’importo del finanziamento e che l’aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come «versamento in conto aumento capitale»; a pena di revoca del contributo, l’aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo e, entro tale termine, la PMI è tenuta a versare almeno il 25 per cento dell’aumento di capitale, oltre l’intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.

Qualora l’aumento di capitale sia effettuato dall’unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, l’aumento di capitale deve risultare interamente versato entro i trenta giorni successivi alla concessione del contributo. A pena di revoca del contributo, il versamento della quota dell’aumento di capitale non versata entro il termine dei trenta giorni successivi alla concessione del contributo, deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di cui al decreto 22/4/2022, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione di cui all’articolo 8 del decreto.

L’articolo 6 del decreto definisce la misura del contributo per la capitalizzazione e prevede che, a fronte dell’aumento di capitale, il contributo di cui all’articolo 11 del decreto 22/4/2022 è incrementato al 5% per le micro e piccole imprese e al 3,575% per le medie imprese.

L’articolo 7 del decreto definisce le modalità di presentazione della domanda di contributo, l’articolo 8 precisa che il provvedimento di concessione del contributo riporta gli obblighi e gli impegni a carico della PMI relativi ai tempi e alle modalità della sottoscrizione e del versamento dell’aumento di capitale mentre l’articolo 9 disciplina l’erogazione del contributo.

L’articolo 10 del decreto disciplina le attività di monitoraggio, controllo e ispezione precisando che in ogni fase del procedimento, il Ministero può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto. È richiesto, inoltre, che le PMI beneficiarie conservino la documentazione contabile relativa al programma di investimento sostenuto con il contributo assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo e le ispezioni in loco.

L’articolo 11 del decreto prevede che il contributo possa essere revocato, in tutto o in parte, qualora:

a) venga accertato che la PMI beneficiaria abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) venga accertata l’assenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall’articolo 4 del presente decreto e dall’articolo 7, comma 1, del decreto 22/4/2022;

c) la PMI beneficiaria assuma una forma giuridica diversa da quella di società di capitali prima dell’erogazione dell’ultima quota di contributo;

d) l’aumento di capitale sociale non sia sottoscritto entro il termine di cui all’articolo 5, comma 3 del decreto;

e) l’aumento di capitale non risulti versato secondo le modalità e nei termini di cui all’articolo 5 del decreto;

f) la PMI non residente non provveda all’apertura della sede operativa nel territorio nazionale nei termini previsti dal decreto 22/4/2022 ossia entro la data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo;

g) la PMI beneficiaria non provveda a stipulare con il soggetto finanziatore il contratto di finanziamento oggetto di delibera, nei termini previsti all’articolo 13, comma 2 del decreto 22/4/2022;

h) le verifiche e i controlli effettuati ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto 22/4/2022, evidenzino condizioni impeditive al mantenimento e all’erogazione delle agevolazioni concesse;

i) i beni oggetto del programma siano alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma, anche a seguito di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

j) i beni oggetto del programma non posseggano i requisiti previsti per le singole linee di intervento di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto 22/4/2022;

k) in sede di rendicontazione, le spese oggetto del programma, riferibili a ciascuna delle linee di intervento di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto 22/4/2022, siano imputate su linee di intervento diverse rispetto all’articolazione prevista nel provvedimento di concessione, non essendo possibile in ogni caso riconoscere spese eccedenti tale articolazione su nessuna delle altre linee di intervento dell’investimento;

l) venga accertata la non conformità del programma realizzato con quanto previsto dall’articolo 9, dall’articolo 10 e dall’articolo 16 del decreto 22/4/2022;

m) il programma di investimenti non sia stato concluso nei termini di cui all’articolo 9, comma 10 del decreto 22/4/2022;

n) la PMI beneficiaria non provveda alla trasmissione della richiesta di erogazione nel rispetto del termine e delle condizioni previsti dall’articolo 14, comma 2 del decreto 22/4/2022;

o) nei casi in cui la normativa di riferimento preveda che il contributo sia erogato alle PMI in più quote annuali, la PMI beneficiaria non provveda alla trasmissione delle richieste di pagamento delle quote di contributo successive alla prima nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 14, comma 8 del decreto 22/4/2022;

p) le spese oggetto del programma risultino pagate attraverso compensazione con crediti verso i fornitori, fatto salvo quanto diversamente disciplinato dal decreto di cui all’articolo 12;

q) le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature siano effettuate con permuta e contributi in natura;

r) in relazione ai beni materiali di cui agli investimenti compresi nell’elenco di cui all’allegato A della legge 232/2016, le spese di interconnessione ed integrazione siano state sostenute oltre i termini previsti all’articolo 14, comma 2 del decreto 22/4/2022, per la trasmissione della richiesta di erogazione;

s) la PMI beneficiaria non ottemperi all’obbligo di apporre sui titoli di spesa il codice unico di progetto - CUP e il riferimento alla norma istitutiva dell’intervento secondo le previsioni di cui all’articolo 14, comma 11 del decreto 22/4/2022;

t) la PMI beneficiaria sia stata oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento del programma;

u) la PMI beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni di cui all’articolo 10 del decreto;

v) emerga che l’aumento di capitale sociale sia stato rimborsato, a qualsiasi titolo, ai soci nei tre anni successivi alla data di ultimazione dell’investimento;

w) emerga che la PMI beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili.