Rapporto di lavoro

Edilizia (Piccola Industria Confapi) e novità sull’apprendistato


Per il Settore Edilizia Piccola Industria Confapi, sono previste importanti novità sulla disciplina dell’apprendistato.

 

Apprendistato

L’accordo di rinnovo 29 febbraio 2024, che si applica agli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini (Confapi) ha modificato la disciplina dell’apprendistato, che è entrata in vigore dal 1° aprile 2024. Infatti, ha stabilito che considerato che il d.lgs. 15.06.2015, n. 81 disciplina l'Apprendistato prevedendone tre distinte, tipologie:

a) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

b) Apprendistato professionalizzante;

c) Apprendistato per alta formazione e ricerca;

considerato che il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, le Parti concordano la seguente regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali, al fine di consentirne l’utilizzo da parte delle imprese edili che applicano il presente Contratto.

La disciplina dell'apprendistato professionalizzante nelle piccole e medie imprese del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente articolo e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla contrattazione territoriale in conformità con il presente C.C.N.L.. Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 26, 27, 66 e 67 del presente C.C.N.L..

L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall’art. 5 e dall'art. 44 del vigente C.C.N.L..

Agli apprendisti operai e impiegati si applica la normativa sui riposi contenuta rispettivamente negli artt. 7 e 44, lett. B).

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del d.lgs. 17/10/2005, n. 226.

A decorrere dall’1.1.2022 e fino a vigenza della normativa, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, ai fini della riqualificazione professionale, i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22ter del d.lgs. 14/09/2015, n. 148 oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.

Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane.

Per l'assunzione in prova del l'apprendista è richiesto l’atto scritto.

Durante tale periodo ciascuna delle Parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate. Superato il periodo di prova, l'assunzione in qualità di apprendista sarà comunicata direttamente all'interessato.

Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un Contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati:

- la qualifica professionale che sarà acquisita al termine del periodo di formazione;

- la durata del periodo di apprendistato;

- la retribuzione;

- la durata del periodo di prova;

- il rinvio al piano formativo individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile.

Il piano formativo individuale (PFI) dovrà essere allegato al Contratto come parte integrante dello stesso. È prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della l. 23/12/2000, n. 388 e all'art. 12 del d.lgs. 10/09/2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni.

I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualifiche.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul CIPE o altra documentazione equipollente oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all’attività formativa con l'attestazione del tutore o referente aziendale nel CIPE e/o con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola edite o dall'Ente riconosciuto presso cui si è svolta la formazione; il computo dei periodi accumulati sarà evidenziato nel PFI. Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale e nel CIPE. un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato periodi di apprendistato presso altre imprese per le medesime qualifiche, è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

La durata del contratto di Apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati:

1° Gruppo

Durata: 60 mesi.

2° Gruppo

Durata: 51 mesi.

3° Gruppo

Durata: 48 mesi.

4° Gruppo

Durata: 36 mesi.

Impiegati

Per gli impiegati con qualifiche finali del secondo e terzo livello, l'apprendistato ha la stessa durata del 3 gruppo. Per gli impiegati con qualifiche finali del quarto e quinto livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 2° gruppo. Per gli impiegati con qualifiche finali del sesto e settimo livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1° gruppo.

La retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sottoindicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore. E.V.R. e percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2° livello. Per il gruppo 1° e 2° l'applicazione delle percentuali sottoindicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3° livello.

Gruppi

I sem.

II sem.

III sem.

IV sem.

V sem.

VI sem.

VII sem.

VIII sem.

IX sem.

X sem.

74

76

79

79

86

86

91

91

96

96

74

76

79

79

86

86

91

91

96

-

74

76

79

79

86

86

91

96

-

-

74

76

79

84

91

96

 

-

-

 

 

Al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, il livello di inquadramento degli apprendisti è il seguente:

- gli apprendisti operai del 1° gruppo saranno inquadrati nel 4° e 5° livello;

- gli apprendisti operai del 2° gruppo saranno inquadrati nel 3° livello;

- gli apprendisti operai del 3° e 4° gruppo saranno inquadrati nel 2° livello.

Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, saranno inquadrati nel livello proprio della qualifica finale.

Con riferimento al processo di qualificazione della Piccola e Media Industria ed in coerenza con quanto stabilito dalle Parti con il Rinnovo del 29.2.2024, con il fine di promuovere percorsi di specializzazione professionale dei nuovi dipendenti attraverso l’istituto dell’apprendistato, considerato come strumento principale per l’ingresso dei giovani nel settore, le Parti concordano la definizione di un nuovo profilo di “Apprendistato Professionalizzante Specialistico” e del suo specifico percorso formativo cosi strutturato:

- l'impresa, attraverso la predisposizione e la condivisione con il sistema bilaterale formativo delle Scuole Edili/Enti Unificati, pianifica e definisce un Piano Formativo Individuale (PFI) con l’obiettivo di dotare l'apprendista di competenze per svolgere mansioni riferibili ad elevate qualifiche;

- i corsi professionalizzanti, previsti nel PFI e compresi nel CFN, saranno obbligatoriamente messi a disposizione dalle Scuole Edili/Enti Unificati e saranno usufruibili per l’impresa gratuitamente;

- il PFI può prevedere, per i soli Gruppi 1 Sp e 2 Sp, corsi professionalizzanti e di aggiornamento, entro 36 mesi dalia trasformazione del contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

Al termine del periodo di “apprendistato professionalizzante specialistico”, il livello di inquadramento degli apprendisti è il seguente:

• gli apprendisti operai del 1° gruppo Sp (durata 54 mesi) saranno inquadrati nel 4°o 5° livello;

• gli apprendisti operai del 2°gruppo Sp (durata 45 mesi) saranno inquadrati nel 3°o 4°livello;

• gli apprendisti operai del 3°gruppo Sp (durata 42 mesi) saranno inquadrati nel 3° livello.

Agli apprendisti assunti in base al presente articolo si applicheranno le percentuali retributive indicate nella tabella sottostante:

Gruppi

I anno

II anno

III anno

VII sem.

VIII sem.

IX sem.

1 Sp

78

80

86

91

96

96

2 Sp

78

80

86

91

96

-

3 Sp

78

80

86

91

-

-

 

La retribuzione dell'apprendista, disciplinato in questa lettera, è rinvenibile alla Lettera G.

Il piano formativo individuale (PFI) sarà redatto in un documento distinto dal contratto individuale di lavoro ed allegato a questo.

Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.

Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del tutore o referente aziendale.