Fisco

Esenti IVA i corsi di formazione accreditati dal Consiglio nazionale forense


È esente da IVA il corso di formazione erogato da una società per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, accreditato dal Consiglio Nazionale Forense.

 

È quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 82 del 28 marzo 2024 in merito all’interpretazione dell’art. 10, comma 1, n. 20), del D.P.R. n. 633/1972, che subordina l’applicazione del regime di esenzione dall’IVA al verificarsi di due requisiti, di cui uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo. A tal fine, in particolare, le prestazioni devono essere:

  • di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • rese da istituti o scuole riconosciuti da Pubbliche amministrazioni.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto sussistenti in capo alla società istante entrambi i requisiti richiesti ai fini dell’esenzione, in quanto il Consiglio Nazionale Forense (CNF) appare idoneo ad effettuare il riconoscimento dello specifico corso di formazione organizzato dalla società stessa.

In primo luogo, ai sensi dell’art. 24, comma 3, della L. n. 247/2012, il CNF:

  • è un ente pubblico non economico a carattere associativo, istituito per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale;
  • è dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, determina la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, ed è soggetto esclusivamente alla vigilanza del Ministro della Giustizia.

In secondo luogo, in base all’art. 43 della L. n. 247/2012:

  • il tirocinio previsto per accedere alla professione di avvocato, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge;
  • il Ministro della Giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento:

- le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee;

i contenuti formativi dei corsi di formazione;

la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l’intero periodo;

- le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto.

La società istante è stata riconosciuta come Scuola Forense e, pertanto, può erogare il corso obbligatorio previsto per l’abilitazione alla professione di avvocato applicando il titolo di esenzione dall’IVA.