Fisco

Registro proporzionale alla cessione del marchio con condizione sospensiva dell’efficacia


Con la risposta n. 78 del 22 marzo 2024, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla tassazione del contratto di cessione di marchio quando contiene una condizione sospensiva.

Secondo la società contribuente che ha formulato l’interpello all’Amministrazione finanziaria, il contratto di cessione di marchio, subordinando l’efficacia del trasferimento alla condizione sospensiva del pagamento del saldo del prezzo fissato espressamente nell’accordo entro una data fissata, non può considerarsi una condizione meramente potestativa e, pertanto, sotto il profilo fiscale, il medesimo atto di trasferimento del segno dovrebbe essere soggetto a tassazione in misura fissa, mentre il pagamento dell’imposta proporzionale di registro si sposterebbe alla data in cui si verificherà la condizione prevista nell’atto di cessione.

Non la pensa allo stesso modo, invece, l’amministrazione finanziaria, secondo cui, come chiarito nella risposta formulata, la condizione di pagamento del prezzo da parte del cessionario acquirente, spostata in avanti deve ritenersi condizione meramente potestativa, in quanto è una decisione che, secondo le disposizioni contrattuali, dipende dalla volontà dell’acquirente e per questi motivi, l’atto di cessione rientra nella previsione di cui all’articolo 27 comma 3 del TUIR (Testo unico sull’imposta di registro) ed soggetto all’imposta di registro in misura proporzionale e non fissa.

Se è vero che il contratto stipulato per la cessione del marchio, sebbene contenga la suddetta condizione sospensiva, sposta gli effetti giuridici della cessione stessa in capo all’acquirente sin dal momento della sua sottoscrizione, trasferendo in capo all’acquirente tutti i rischi di perimento del bene oggetto del contratto, realizzando gli effetti del contratto di cessione con riserva di proprietà, tuttavia, l'efficacia del contratto in sè appare essere subordinata all'avveramento di una condizione meramente potestativa, in quanto dipende dalla volontà dell'acquirente (articolo 1523 c.c.).

Infatti, l’articolo 1523 del Codice Civile così recita: nella vendita a rate con riserva di proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell’ultima rata del prezzo, ma assume i rischi al momento della consegna del bene”.

Ne consegue che alla cessione di cui in premessa, va applicato l’articolo 27 commi 3 e 4 del TUIR, i quali regolano rispettivamente il contratto di vendita a rate con riserva di proprietà e gli atti soggetti a condizione sospensiva dipendenti dalla “mera volontà” delle parti.

In tale ultima circostanza, “di fronte ad un atto la cui efficacia è subordinata all’avveramento di una condizione sospensiva meramente potestativa, ai fini fiscali, la tassazione varierà a seconda del contraente da cui dipende il verificarsi della condizione medesima, e precisamente:

  • se il verificarsi dell’evento dedotto in condizione dipende dalla volontà del creditore o dell’acquirente, il contratto sconterà l’imposta di registro in misura proporzionale;
  • se il verificarsi dell’avveramento dedotto in condizione dipende dalla volontà del venditore o dell’obbligato, il contratto sconterà l’imposta di registro in misura fissa.”

Sul tema si è anche espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8544/2014:
se quindi è vero che la condizione è potestativa quando l’evento, in essa dedotto, è il fatto volontario di una delle parti, è altrettanto evidente che, rispetto alla potestativa detta semplice, la condizione è invece meramente potestativa quando una delle parti può decidere direttamente in ordine alla sorte del contratto. In poche parole, la condizione potestativa (semplice) tutela l’interesse della parte a decidere sic et simpliciter di una propria azione, non riserva alla parte un potere decisionale sull’efficacia del contratto in sé. Quando ad essere direttamente subordinata alla (semplice) manifestazione di volontà di una delle parti, la condizione è meramente potestativa”.

Alla luce di tali principi, a parere l’Agenzia delle Entrate, la condizione dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento del prezzo da parte dell’acquirente che assegna il potere decisionale in ordine all’efficacia del contratto in sé, appare meramente potestativa, ai fini fiscali, poiché dipende esclusivamente dalla mera volontà dello stesso e pertanto rientra nella previsione di cui all’articolo 27, comma 3 del TUIR.


La condizione inserita nel contratto in esame mantiene, dunque, la proprietà del segno in capo al venditore fino al verificarsi dell’adempimento della condizione del pagamento integrale del prezzo da parte dell’acquirente, realizzando, in buona sostanza, gli effetti giuridici propri della fattispecie di cui all’articolo 1523 c.c., di conseguenza, lato fiscale, si applica l’imposta di registro del 3 % in misura proporzionale sui corrispettivi già versati e sui restanti, ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa Parte prima, allegata al TUR.