Trattamento Iva delle opere di urbanizzazione primaria
Con la Risposta a interpello 25 marzo 2024, n. 80, l’Agenzia Entrate ha chiarito che la realizzazione ex novo di un intervento edilizio su una strada urbana di scorrimento di tipo D rientra tra le opere di urbanizzazione primaria che possono beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 10%.
La fattispecie
Con la risposta a interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate esamina l’applicazione dell’IVA agevolata alla realizzazione di una strada al di fuori dell’ambito urbano ma posta al servizio dello stesso, classificata, nel piano urbanistico comunale (PUC) come “strada comunale di tipo A” ma riconducibile, in base alle norme di attuazione al piano medesimo, tra le strade di tipo “D – strada urbana di scorrimento” di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 285/1992 (nuovo Codice della strada).
Trattasi di un intervento complesso di realizzazione di una circonvallazione con l’esecuzione di un sottopasso e alcuni sovrappassi. La strada avrà carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, e una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici.
Opere di urbanizzazione
Sul piano normativo, per opere di urbanizzazione si intendono quelle individuate dall’art. 4 della legge n. 847/1964 nonché dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, riguardano le strutture e i servizi necessari per rendere utilizzabile una porzione del territorio comunale al fine abitativo o produttivo.
Esse si dividono in opere di urbanizzazione primaria, relative a una immediata fruibilità degli insediamenti (strade, parcheggi, fognature, reti di distribuzione di energia e gas, illuminazione ecc.), e opere di urbanizzazione secondaria, riguardanti invece i servizi in senso lato (scuole, mercati, impianti sportivi, edifici di culto, centri sociali, attrezzature culturali e sanitarie, ecc.).
I nimero 127-quinquies) e 127-septies) della tabella, A parte III, annessa al D.P.R. n. 633/1972 prevedono l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per l’acquisto dei beni, escluse le materie prime, e per le prestazioni dei servizi di appalto relativi alla costruzione di tali opere nonché per la successiva cessione.
Tali opere devono essere realizzate “ex novo”, non potendo fruire dell’agevolazione le semplici migliorie o modifiche dell’opera stessa, e devono essere costruite nell’ambito o in funzione di zone urbanizzate o da urbanizzare (v. Risoluzione n. 139/1994).
Il favor si applica anche alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o ristrutturazione urbanistica su tali opere (Risoluzione n. 41/2009).
Per quanto concerne le strade, quali opere di urbanizzazione primaria, queste devono essere realizzate in funzione di un centro abitato non essendo agevolabili quelle provinciali di grande comunicazione o quelle interpoderali. E’ di competenza dei singoli Comuni, attraverso gli strumenti urbanistici generali o i piani particolareggiati, individuare gli insediamenti residenziali e, conseguentemente, le strade al loro servizio.
Soluzione delle Entrate
Con la risposta all’interpello in esame, l’Agenzia Entrate, esprimendo parere favorevole alla richiesta della Provincia istante, rileva che l’aliquota agevolata IVA del 10% spetta anche se le opere sono realizzate al di fuori dell’ambito urbano (Corcolare n. 69/1990) a condizione che siano poste a servizio dei centri abitati. Pertanto rientrano tra le opere agevolabili la realizzazione di una strada che attraversa un centro industriale oppure quella che unisce il centro cittadino a una sua frazione.
Al fine della spettanza dell’aliquota agevolata rileva la qualificazione data dal Comune stesso e quindi la sua riconducibilità tra le “strade urbane” ovvero tra quegli interventi posti, appunto, al servizio di un tessuto urbano.