Contributi previdenza complementare: deduzione per lavoratori di prima occupazione
Con la Risposta all’interpello 22 marzo 2024, n. 76, l’Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla deduzione dal reddito dei contributi versati alle forme di previdenza complementare da parte dei lavoratori e delle lavoratrici di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, secondo le disposizioni dell’art. 8, comma 6, del D.Lgs. n. 252/2005.
La fattispecie
Nella fattispecie in esame, un lavoratore di prima occupazione ha aderito ad una forma di previdenza complementare nel 2019, versando la quota del TFR, i contributi a suo carico e a carico del datore di lavoro nonché contributi aggiuntivi a titolo individuale. Lo stesso ha poi aderito nel 2022 ad una forma di previdenza completare, versando contributi per l’adesione dei figli e deducendoli dal proprio reddito complessivo.
Ciò posto, l’istante chiede se, ai fini della determinazione del ''plafond'', debbano essere considerati solo i contributi versati in relazione alla propria posizione contributive oppure anche quelli versati alla forma di previdenza complementare cui sono iscritti i figli fiscalmente a carico, dedotti dal proprio reddito complessivo.
Soluzione delle Entrate
Nella risposta all’interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate, nel fornire una panoramica della normativa di riferimento, sottolinea che i contributi versati alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro come previsto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 e illustrato nella Circolare n. 70/E/2007.
Per agevolare i lavoratori e le lavoratrici di prima occupazione al 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare hanno effettuato versamenti per meno di 5.164,57 euro, il comma 6 del richiamato art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005 ha previsto la possibilità di conservare l’importo residuo delle deduzione annuali di cui non hanno usufruito e utilizzare il plafond entro i 20 anni successivi.
La differenza tra l’importo dei contributi versati e il limite annuale non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un “ulteriore plafond di deducibilità”, da utilizzare entro i 20 anni successivi (cfr. Risoluzione n. 131/E/2011).
I contributi per familiari a carico nella previdenza complementare entrano nel plafond ulteriore.
Tale ulteriore plafond accumulato in questo modo, quindi, può essere utilizzato per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro e fino a raggiungere quello di 2.582,29 euro annui (per un totale massimo di 7.746,86 euro).
Questo va determinato considerando i primi 5 anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR.
Pertanto, in applicazione di tale principio, l’Agenzia Entrate chiarisce che se il lavoratore di prima occupazione nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, oltre ai contributi per la propria posizione, versa anche i contributi per i familiari a carico, che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche questi ultimi concorrono alla determinazione dell’ulteriore plafond di deducibilità.
Ne segue che, tale plafond potrà essere utilizzato per dedurre dal reddito complessivo i contributi versati, in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro e fino a concorrenza di 2.582,29 euro annui, dal sesto anno di adesione alla previdenza complementare e fino al venticinquesimo anno successivo.
In conclusione, riassumendo, in materia di deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione (art. 8, comma 6, D.Lgs. n. 252 del 2005 e art. 10, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R. n. 917/86, TUIR), ai fini della determinazione del plafond residuo di deducibilità differita, il contribuente dovrà tenere conto non solo dei contributi versati e dedotti per l'adesione alla propria forma di previdenza complementare ma anche per quelli versati per i figli a carico.