Le modifiche ai Principi contabili nazionali
L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), a seguito della fase di consultazione avviata nel settembre scorso, ha pubblicato alcune modifiche ai principi contabili nazionali derivanti dalle richieste di chiarimento ricevute dagli stakeholder.
Come ha precisato il Comunicato stampa emanato dall’OIC il 18 marzo scorso, le modifiche apportate, anche in relazione a quanto emerso dalla consultazione che ha coinvolto gli stakeolder, riguardano:
- i Principi contabili OIC16 “Immobilizzazioni materiali” e OIC31 “Fondo per rischi e oneri e TFR”, allo scopo di introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino, secondo la quale il modello contabile unico da applicare in tali circostanze è quello della contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e ripristino in contropartita all’incremento del costo del cespite cui si riferisce;
- il Principio OIC25 “Imposte sul reddito”, al fine di precisare che le disposizioni derivanti dal modello del “Secondo Pilastro dell’OCSE” non rilevano ai fini della fiscalità differita poiché la sua applicazione risulterebbe estremamente difficile;
- i Principi OIC12 “Composizione e schemi di bilancio d’esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi”, OIC15 “Crediti”, OIC19 “Debiti”, per chiarire che gli sconti devono essere contabilizzati in riduzione dei ricavi mentre gli incassi anticipati di crediti vanno contabilizzati come oneri finanziari.
Per quel che concerne il Principio OIC25, a seguito del processo di consultazione, è stato precisato, altresì, che occorre indicare nella Nota integrativa (documento facente parte del bilancio d’esercizio) “quanta parte delle imposte sul reddito derivanti dall’applicazione del Secondo Pilastro OCSE insiste su redditi propri e quanta parte sui redditi di altre società appartenenti al medesimo gruppo”.
Per quel che concerne la decorrenza delle introdotte modifiche, si è previsto che gli emendamenti al citato OIC 25 si applicano immediatamente dopo la loro pubblicazione, mentre gli emendamenti riguardanti gli altri Principi contabili si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva.
E’ stato pubblicato inoltre il Documento Interpretativo 11 - “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati” aggiornato per i bilanci 2023. Tale aggiornamento si è reso necessario a seguito della pubblicazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha esteso a tutto il 2023 l’applicazione della norma salva titoli e a seguito della conversione in legge del decreto-legge 131/2023 che non ha introdotto novità sotto il profilo tecnico-contabile per le società, ma è intervenuto “sulle modalità con cui il Ministero può prorogare la norma attraverso i decreti ministeriali”.
Come si ricorderà l’articolo 45, comma 3-octies, del decreto legge n. 73/2022, ha introdotto la facoltà di non svalutare, in bilancio, i titoli iscritti nell’attivo circolante. Il citato comma, considerata l’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, ha previsto. testualmente, che “i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. L’applicazione delle disposizioni del primo periodo, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, può essere prorogata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”.
Le società che si sono avvalse della deroga hanno, quindi, valutato i titoli non immobilizzati in base al valore di iscrizione così come risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio in tale bilancio, al costo d’acquisizione, tenendo comunque conto delle perdite di carattere durevole.