Benefit legati alla mobilità sostenibile: trattamento fiscale
Con la Risposta a interpello 21 marzo 2024, n. 74, l’Agenzia Entrate ha affrontato un caso di welfare aziendale di servizi offerti ai dipendenti.
La fattispecie
Nel caso in esame, la società istante intende realizzare un'applicazione dedicata (APP), per l'accesso alla fruizione di servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa lavoro casa, nell'ambito del welfare aziendale, destinata ai propri dipendenti.
In particolare, i servizi di mobilità sostenibile a cui potranno accedere i dipendenti per percorrere il tragitto casa lavoro casa sono i seguenti: car sharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico; ricarica elettrica di autovetture o motoveicoli; bikesharing; scooter sharing relativamente all'uso di soli veicoli con motore elettrico; monopattino elettrico; utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale (biglietto singolo o abbonamento a treno, metro, bus, traghetti, etc.).
Si precisa che l'utilizzo dei servizi di car sharing, bike sharing, scooter sharing e del monopattino elettrico sarà consentito solo nei casi in cui il luogo di lavoro sia in aree urbane e metropolitane o, comunque, in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo di trasporto da parte di altre persone, così da garantire l'effettiva condivisione dell'uso di tali mezzi in funzione della riduzione dei costi sociali del trasporto. Inoltre, saranno esclusi dalla possibilità di accedere ai servizi anche i dipendenti che abbiano assegnata in uso promiscuo una autovettura a titolo di fringe benefit.
La società ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se tali flexible benefit possano fruire della non imponibilità.
Normativa
Si premette che in base all’art. 51, comma 2, let. f), del TUIR, prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente «l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale» per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, se erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi.
Soluzione delle Entrate
Con la risposta all’interpello in esame, l’Agenzia Entrate ha chiarito che in relazione all'ambito di operatività della lett. f) dell’art. 51 TUIR, la prassi ha più volte precisato che, affinché si determini l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:
- le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
- le opere e i servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
- le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all'art. 100, comma 1, TUIR.
Al fine di evitare un uso improprio dei servizi, la società precisa che il piano di welfare (non ancora disponibile neanche in bozza) prevederà limiti e plafond di spesa, così da assicurare che l'utilizzo avvenga solo per il tragitto casa lavoro casa in considerazione anche dell'orario di lavoro di ciascun dipendente. Inoltre, dichiara che non sarà previsto il rimborso di spese sostenute direttamente dal dipendente.
Ciò posto, l’Agenzia Entrate conclude ritenendo che i descritti servizi di mobilità sostenibile per il tragitto casa lavoro casa, ivi compreso l'utilizzo dell'APP, offerti nei termini dichiarati e nel rispetto della normativa e della prassi in materia, rispondendo alle finalità di ''utilità sociale'' individuate dal comma 1 dell'art. 100 del TUIR, possano rientrare nella previsione di cui all'art. 51, comma 2, lett. f), del TUIR.