Soggetta ad imposta la donazione di quote se gli eredi detengono già il controllo sociale
E’ imponibile la donazione di quote della società agli eredi già titolari del controllo sociale.
E’ questo quello che ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 72 del 18 marzo 2024 in un interpello promosso dal titolare di un’impresa che intendeva trasferire, contestualmente e in comproprietà, ai due figli e alla nipote sia la quota indivisa di cui era titolare in virtù della comunione ereditaria (ovvero della quota indivisa pari al 20% del capitale sociale), sia la quota di azioni posseduta a titolo personale (pari al 40% del capitale sociale), assegnando, in tal modo, ai suoi discendenti, che detenevano già il 60% delle quote sociali, a seguito di una pregressa successione legittima, l’intera proprietà dell’azienda.
In merito a tale donazione di quote, l’istante ha chiesto all’Amministrazione finanziaria se l’operazione suddetta possa beneficiare dell’esenzione impositiva di cui all’articolo 3, comma 4-ter del Tus (D.lgs. n. 346/1990) relativa ai trasferimenti societari in favore dei familiari e, quindi, se alla donazione ai due eredi, in regime di comproprietà, della quota esclusiva del 40% per cento del capitale sociale e della quota indivisa di 1/3 delle azioni già in comunione ereditaria possa applicarsi l’esenzione di imposta.
L’Agenzia rammenta che secondo l’articolo 3, comma 4-ter, del Tus (Testo unico sulle successioni e donazioni), non si applica l'imposta di successione e donazione ai trasferimenti effettuati anche attraverso i patti di famiglia di aziende o quote sociali a beneficio dei discendenti o del coniuge (“I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui all'articolo 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso”).
Per ottenere l’esenzione impositiva, occorre tuttavia l’impegno da parte dei beneficiari di proseguire l'attività d'impresa o di detenere realmente il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni a partire dalla data del trasferimento, dichiarandolo in opportuno documento che va presentato assieme alla dichiarazione di successione o all'atto di donazione.
L’Agenzia precisa che, nel caso in esame, il trasferimento riguarda quote o azioni emesse da “società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato” (articolo 73, comma 1, lettera a) del Tuir).
La disposizione prevede che il beneficio spetti esclusivamente alle partecipazioni che assegnano, o consentono di completare, il controllo della società, pertanto, ai fini dell’applicazione della norma agevolativa, i donatari devono risultare detentori di una percentuale di partecipazione inferiore al 50% delle quote societarie, in quanto diversamente, si andrebbe fuori dal limite normativamente previsto per l’applicazione dell’agevolazione di cui all’articolo 3, comma 4-ter del Tus).
A seguito della successione legittima già verificatasi, nel caso in esame, gli eredi e i donatari risultano essere già detentori del 60% delle quote societarie e quindi è già nelle loro mani il controllo delle decisioni sociali, gestendo la reale amministrazione dell'attività attraverso il rappresentante comune.
In altri termini, i due figli e la nipote del donante, essendo detentori della quota di maggioranza nell’assemblea della comunione (pari a due terzi), disponendo già del numero di azioni utile a permettere loro di manifestare il 50% più uno dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, quindi il 60% del capitale sociale, posseggono il controllo sociale dell'azienda.
Ragion per cui, non essendo integrato il requisito del trasferimento di partecipazioni sociali attraverso cui viene acquisito o integrato il controllo della società, la donazione che l’istante ha interesse a compiere è fuori dal raggio d’azione dell’esenzione prevista dall’articolo 3 succitato che ha invece l’obiettivo di facilitare il passaggio generazionale delle aziende di famiglia. L'operazione dovrà essere, pertanto, assoggettata all'ordinario trattamento ai fini dell'imposta sulle donazioni.