Dematerializzato lo scambio quote nelle srl con la legge capitali in Gazzetta
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2024, la legge del 5 marzo 2024, n. 21 cosiddetta Legge sulla competitività dei Capitali che mira a rendere più competitivi e attraenti i mercati finanziari italiani, anche nel tentativo di riportare nel nostro paese i gruppi societari che hanno trasferito sedi all’estero.
Tra le novità introdotte dalla disciplina, interessante è l’articolo 3 riferito alla semplificazione dello scambio di quote nelle Piccole e medie imprese.
La disposizione, infatti, intervenendo sull’articolo 26 del dl 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 al quale introduce, dopo il comma 2, tre nuovi commi, il 2-bis, il 2-ter e il 2-quater, prevede che le quote delle società a responsabilità limitata di cui al comma 2 del succitato articolo 26, ossia quelle che nell'atto costitutivo prevedono categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, hanno determinato il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile, aventi eguale valore ed eguali diritti, possono esistere in forma scritturale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83-bis del testo unico di cui al dlgs n. 58/98.
Per forma scritturale si intende la forma dematerializzata. In buona sostanza, il sistema di dematerializzazione già previsto da tempo per le azioni delle società quotate viene esteso alle PMI.
Più precisamente, con dematerializzazione, nel contesto dell’articolo 3, deve farsi riferimento all’eliminazione del certificato fisico che rappresenta la proprietà del titolo, cosicché il titolo esiste soltanto come scrittura contabile.
Come si legge nella Relazione illustrativa che accompagna la norma, si è deciso di estendere la dematerializzazione delle quote anche alle PMI, in quanto si tratta della forma societaria maggiormente diffusa nel nostro ordinamento, ma anche perché tale sistema, consente ai risparmiatori di scongiurare il rischio di furto dei propri titoli oppure di entrare in possesso di titoli falsi e al contempo gli emittenti risparmiano i costi di stampa; a livello di sistema, si riducono i costi di movimentazione (conseguente all'avvicendamento della proprietà) dei titoli. Inoltre, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale alla scadenza non sono più connessi alla presentazione dei titoli, in quanto avvengono con accrediti sui conti bancari e sui conti detenuti dagli emittenti presso la società di gestione accentrata.
Il Governo intende, con la scelta della dematerializzazione delle quote delle PMI, semplificare le procedure nonché di ridurre i costi e gli oneri amministrativi legati all’emissione e al trasferimento delle quote in oggetto, specie in funzione di sviluppo del mercato dei capitali.
Per maggiore chiarezza, si rammenta che il decreto-legge 179/2012 recante Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, all’articolo 26, si occupa delle deroghe al diritto societario e di riduzione di oneri per l’avvio.
In particolare, il comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge 179/2012 stabilisce che l'atto costitutivo di una PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata possa creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, possa liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.
Ai sensi delle rievocate disposizioni dell’articolo 2468 del codice civile, i diritti sociali competono ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, è ammessa comunque la possibilità che l'atto costitutivo assegni a singoli soci particolari diritti riferiti all'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Inoltre, le partecipazioni dei soci sono individuate in misura proporzionale al conferimento, qualora l’atto costitutivo non disponga diversamente.
Sono, tuttavia, stabilite delle condizioni per la dematerializzazione delle quote societarie delle PMI e infatti il comma successivo, introdotto dalla odierna disciplina, stabilisce che per le PMI, di cui al comma 2 dell’articolo 26 del D.L. n. 179/2012, che scelgono quindi di avvalersi della dematerializzazione delle proprie quote, è obbligatorio tenere il libro dei soci.
Per le quote di partecipazione emesse in forma diversa da quella scritturale (dematerializzata), devono essere indicati nel libro dei soci, distintamente per ogni categoria, il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni nelle persone dei soci.
Per le quote emesse in forma scritturale, la società è inoltre tenuta ad aggiornare il libro dei soci conformemente a quanto previsto per le azioni dall' articolo 83-undecies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 . Le risultanze del libro devono essere messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato.
La normativa, inoltre, all’articolo 2 estende la definizione della categoria di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate, spostando in alto l’attuale soglia fissata a 500 milioni di euro per la capitalizzazione massima che identifica una impresa emittente quote azionarie come PMI, che passa quindi ad un miliardo di euro.
Il comma 2 dell’articolo 3 interviene poi sull’articolo 100-ter del Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria. Tale articolo 100-ter si riferisce alle offerte di crowdfunding.
Considerando che attualmente è ammesso che le quote di partecipazione in società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso le piattaforme di crowdfunding, la novella evidenzia che la disciplina per la sottoscrizione e per la successiva cessione di quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata ivi prevista, sarà da considerarsi alternativa al regime di circolazione in forma scritturale di cui al nuovo comma 2-bis, il cui riferimento viene aggiunto nell’articolo 26 del decreto legge 179/2012.