Rottamazione quater e tempestività dei versamenti
Con la Risposta a interpello 12 marzo 2024, n. 68, l’Agenzia Entrate ha affermato che nell’ambito della Rottamazione quater, deve considerarsi tempestivo il versamento effettuato prima dell’entrata in vigore delle norme che ne hanno legittimato il differimento, specificndo che tale interpretazione è volta ad evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che essendo decaduti dal piano di rateazione per non aver versato le rate sono stati rimessi in termini dalle norme nuove.
Premessa
L'art. 1 della legge n. 197/2022, ai commi da 231 a 252, disciplina la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater).
In tema di Rottamazione-quater, con riferimento alla prima e alla seconda rata, si evidenzia che il D.L. n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023, ha previsto all'art. 4-bis (introdotto dalla legge di conversione) che per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'art. 1, comma 231 e seguenti legge n. 197/2022, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.
Inoltre, al D.L. n. 215/2023 (legge n. 18/2024), recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. decreto Milleproroghe), è stato inserito, dopo l'art. 3, l'art. 3bis (Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della rottamazione-quater al 15 marzo 2024), secondo cui "il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'art. 1, comma 232, legge n. 197/2022, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso art. 1 della legge n. 197/2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto art. 1 della legge n. 197/2022”.
Soluzione delle Entrate
Come si è detto, nel caso di specie, il contribuente non aveva versato tempestivamente, ovvero entro il 31 ottobre 2023, la prima rata della definizione agevolata e aveva versato l'importo dovuto il 14 novembre 2023, incluso quello della seconda rata in scadenza a fine novembre.
Con la risposta all’interpello n. 68 in esame, l’Agenzia Entrate ha premesso innanzitutto che non si esprime alcuna valutazione in merito all'esistenza o meno in capo all'istante dei presupposti sostanziali per partecipare alla definizione descritta, né è possibile individuare quali siano i debiti iscritti a ruolo oggetto di definizione, cui sono destinate le somme ottenute dal piano di riparto, non essendo tali questioni oggetto del presente interpello.
Ciò stante, considerati gli interventi normativi sopra richiamati, con riguardo al versamento effettuato dall'istante il 14 novembre 2023, si ritiene che lo stesso possa considerarsi ''tempestivo'', ancorché intervenuto prima dell'entrata in vigore delle norme che ne hanno legittimato il differimento.
Tale interpretazione è volta ad evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che essendo decaduti dal piano di rateazione al pari dell'istante per non aver versato le rate, sono stati rimessi in termini dalle norme innanzi richiamate.
Quanto alla corretta imputazione delle somme finora versate alle rate dovute per la definizione dei ruoli, non trattandosi di una questione di natura interpretativa ma gestionale, sarà cura dell'istante rivolgersi al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per avere indicazioni in merito alla corretta gestione del piano di rateizzazione.