Diritto

DURC e benefici normativi e contributivi


La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 4 del 5 marzo 2023 analizzando i benefici normativi e contributivi che sono stati previsti dal Decreto Legge 29 del 2024.

La prima novità che viene analizzata riguarda la modifica dell’art. 1, comma 1175, della L. 296/2006 in materi di accesso ai benefici normativi e contributivi solo se in possesso del DURC; con DURC si intende il Documento Unico di Regolarità Contributiva ed è uno strumento utilizzato per evitare eventuali evasioni o elusioni contributive. Con il D.L. 19 del 2024 si è aggiunta la previsione che il datore di lavoro non deve essere incorso in violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Fondazione Studi evidenzia come la ratio della suddetta modifica apportata dall’art. 29 del D.L. n. 19/2024 sia evidentemente quella di rafforzare le condizioni per la fruizione dei benefici previsti affidando ad un ulteriore decreto attuativo l’individuazione delle “violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

La seconda novità introdotta dal citato art. 29, è costituta dalla novella di cui al nuovo comma 1175-bis introdotto dall’art. 1 L. 296/2006 secondo cui viene riconosciuto il diritto ai benefici normativi e contributivi in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. Inoltre, in caso di sanzioni amministrative che non sono regolarizzabili, “il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione”.

Tale disposizione introduce, dunque, due importanti novità.

Da un lato la regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi anche in caso di accertamento degli organi di vigilanza, purché entro i termini indicati dagli stessi; che regolarizzazione costituirà ottemperanza alla disposizione adottata ed estinguerà il procedimento ispettivo in ordine alla violazione accertata. Dall’altro lato, in presenza di violazioni amministrative non regolarizzabili, l’apposizione di un tetto al recupero dei benefici erogati, che non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionato oggetto di verbalizzazione.