Docente presso scuola statale e lezioni private: il regime fiscale
Con la Risposta ad Interpello n. 63 dell’8 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile ad un docente titolare di cattedra part-time che impartisce abitualmente lezioni private.
Un insegnante, possessore di partita Iva con il quale impartisce lezioni di lingua straniera e che contestualmente, a seguito della vincita di un concorso ordinario per docenti, è diventato titolare di cattedra presso una scuola statale, chiede chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle lezioni private che svolge al di fuori della scuola, con autorizzazione del dirigente scolastico.
L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , commi da 13 a 16 (Legge di bilancio 2019), ha previsto un regime ''speciale'', di carattere sostitutivo ai fini della tassazione del reddito, basato sulla applicazione di un'imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni in luogo di quella ordinaria.
L’insegnante del caso oggetto di interpello si chiede quale regime fiscale debba adottare per le lezioni private che impartisce.
L’Amministrazione finanziaria ha precisato che il docente può decidere se:
- applicare il regime ''forfetario'' di cui alla legge n. 190 del 2014, con tassazione del reddito, ai fini Irpef, con l'aliquota del 15 per cento, senza applicazione dell'Iva, ma con obbligo di fatturazione (in presenza dei requisiti)
o in alternativa
- applicare il regime ''speciale'' di cui alla legge n. 145 del 2018, con applicazione dell'imposta sostitutiva Irpef del 15 per cento sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, con obbligo di fatturazione, in regime di esenzione ai sensi dell'articolo 10, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972 (salva l'opzione per dispensa degli adempimenti ai sensi ex articolo 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972).
Il regime ''speciale'' di cui all'articolo 1, commi da 13 a 16, della legge n. 145 del 2018 e quello ''forfetario'' di cui all'articolo 1, commi dal 54 all'89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 non sono tra loro compatibili.
Infatti, non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito, ai sensi dell’articolo 1, comma 57, della L. 190/2014.
Mentre in ambito IVA, rilevano le regole ordinarie: ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto occorre verificare la sussistenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale recati dall'articolo 1 del D.P.R. 633/1972.
L'articolo 10, primo comma, n. 20) del D.P.R. 633/1972 prevede che sono esenti da Iva «le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale».