Rapporto di lavoro

Riscatto di laurea: trattamento fiscale dei contributi versati ai fini della buonuscita


Con la Risposta ad Interpello n. 62 del 7 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme  versate  a  titolo  di  contributi  per  il  riscatto  della  laurea ai fini della buonuscita che sono state dedotte dal reddito complessivo in periodi  di imposta precedenti.

Confronto tra disposizioni relative all’indennità di buonuscita e disposizioni sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

In relazione al personale assunto entro il 31 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo  dall'articolo 13 della L. 70/1975, «All'atto della cessazione dal servizio  spetta  al  personale  un'indennità  di  anzianità,  a  totale  carico  dell'ente,  pari  a  tanti   dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato. Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi  di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente». Al fine del riconoscimento dei periodi oggetto  di riscatto, trovano applicazione le disposizioni della Legge 6 dicembre 1965, n. 1368 (''Valutazione dei servizi dell'indennità di buonuscita'') .

Ai sensi dell’articolo 1 della L. 1368/1965,  è data facoltà al dipendente di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione  dell'indennità  di  buonuscita,  «dei servizi statali civili e militari prestati nonché  dei  periodi  di  studio  universitario  e  dei  corsi  speciali  di  perfezionamento,  valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza  a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita».

Differenti sono le disposizioni che si applicano al personale assunto successivamente al 31 dicembre 2000. In questo caso,  si applicano le disposizioni del regime del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) previsto dalle disposizioni del d.P.C.M. 20 dicembre 1999 in virtù dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999 dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche  amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali.

Il caso

Nel caso oggetto di interpello,  si è verificato che il  personale  assunto  successivamente  al  31  dicembre 2000, ha chiesto su base volontaria il riscatto del corso di laurea e, pertanto l’Ente istante ha operato le relative trattenute in busta paga.

Tuttavia, dal momento che la possibilità di richiedere il  riscatto  ai  fini  dell'indennità  di  buonuscita  non  spetta  al  personale  in  servizio  e  in  quiescenza in  regime  di  TFR  assunto  dopo il  31  dicembre  2000, l'Istante intende  restituire le somme trattenute e chiede, pertanto, quale il regime fiscale da applicare.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le predette somme oggetto di restituzione sono da assoggettare a  tassazione separata ai sensi della lettera n-bis), comma 1 dell'articolo 17 del Tuir che prevede che l'imposta sul reddito si applica separatamente sulle somme conseguite a titolo di rimborso di  oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.