Riscatto di laurea: trattamento fiscale dei contributi versati ai fini della buonuscita
Con la Risposta ad Interpello n. 62 del 7 marzo 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme versate a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita che sono state dedotte dal reddito complessivo in periodi di imposta precedenti.
Confronto tra disposizioni relative all’indennità di buonuscita e disposizioni sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
In relazione al personale assunto entro il 31 dicembre 2000, ai sensi dell'articolo dall'articolo 13 della L. 70/1975, «All'atto della cessazione dal servizio spetta al personale un'indennità di anzianità, a totale carico dell'ente, pari a tanti dodicesimi dello stipendio annuo complessivo in godimento, qualunque sia il numero di mensilità in cui esso è ripartito, quanti sono gli anni di servizio prestato. Per servizio prestato ai fini del presente articolo si intende quello effettivamente prestato senza interruzione presso l'ente di appartenenza, nonché i periodi la cui valutazione ai fini stessi è ammessa esplicitamente dalle leggi vigenti, nonché i periodi di cui il regolamento del singolo ente ammetta il riscatto a carico totale del dipendente». Al fine del riconoscimento dei periodi oggetto di riscatto, trovano applicazione le disposizioni della Legge 6 dicembre 1965, n. 1368 (''Valutazione dei servizi dell'indennità di buonuscita'') .
Ai sensi dell’articolo 1 della L. 1368/1965, è data facoltà al dipendente di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, «dei servizi statali civili e militari prestati nonché dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita».
Differenti sono le disposizioni che si applicano al personale assunto successivamente al 31 dicembre 2000. In questo caso, si applicano le disposizioni del regime del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) previsto dalle disposizioni del d.P.C.M. 20 dicembre 1999 in virtù dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999 dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali.
Il caso
Nel caso oggetto di interpello, si è verificato che il personale assunto successivamente al 31 dicembre 2000, ha chiesto su base volontaria il riscatto del corso di laurea e, pertanto l’Ente istante ha operato le relative trattenute in busta paga.
Tuttavia, dal momento che la possibilità di richiedere il riscatto ai fini dell'indennità di buonuscita non spetta al personale in servizio e in quiescenza in regime di TFR assunto dopo il 31 dicembre 2000, l'Istante intende restituire le somme trattenute e chiede, pertanto, quale il regime fiscale da applicare.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le predette somme oggetto di restituzione sono da assoggettare a tassazione separata ai sensi della lettera n-bis), comma 1 dell'articolo 17 del Tuir che prevede che l'imposta sul reddito si applica separatamente sulle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.