Fisco

Obiettivi aziendali incrementali e premi di produttività


Con la Risposta a interpello 5 marzo 2024, n. 59, l’Agenzia Entrate risponde ad un quesito in merito alla possibile applicazione della tassazione agevolata, prevista dall’art. 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015, in assenza di obiettivi aziendali incrementali. 

(Sulle novità in generale in tema di reddito di lavoro dipendente, l’Agenzia delle Entrate si è ora anche pronunciata con la Circolare 7 marzo 2024, n. 5).

La fattispecie

Nel caso trattato dall’interpello in oggetto, la società istante (un'Azienda Regionale costituita in forma di S.p.A.) chiede chiarimenti circa il regime fiscale da applicare alle somme erogate a titolo di premio di risultato ai propri dipendenti, considerato che il ''parametro ferie'', da intendersi quale parametro di riferimento incrementale nei termini di una riduzione dei giorni di ferie residue al 31 dicembre 2021 rispetto all'anno precedente, con relativa riduzione del corrispondente costo aziendale, non risulta indicato nell'accordo integrativo aziendale.

La società dichiara di aver comunque verificato per lo stesso il raggiungimento di un risultato incrementale rispetto all'anno 2020.

Soluzione delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 59/2024 in esame, ha chiarito in sintesi che ai premi di risultato non può essere applicato il regime agevolato di cui all'art. art. 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208/2015 in assenza di obiettivi aziendali incrementali.

Al riguardo, si ricorda sul piano normativo che è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10% sui premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili (art. 1, commi 182-189, legge n. 208/2015).

Per i premi e le somme erogati negli anni 2023 e 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5% (art. 1, comma 63, legge n. 197/2022 e art. 1, comma 18, legge n. 213/2023).

A tal fine, la contrattazione collettiva aziendale o territoriale deve prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo) il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Il requisito dell'incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell'obiettivo registrato all'inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, costituisce una caratteristica essenziale dell'agevolazione.

Dopo avere attentamente analizzato la documentazione prodotta dalla società istante, l'Agenzia delle Entrate osserva che l'accordo integrativo non subordina il riconoscimento del premio di risultato al conseguimento di un risultato incrementale, ma al raggiungimento di dati stabili, costituiti, tra l'altro, in parte da ''obiettivi collettivi aziendali'' e in parte da ''obiettivi funzionali/individuali''. Il ''parametro ferie'', pur dotato di natura incrementale, non è direttamente correlato alla corresponsione del premio, in quanto il suo raggiungimento determinerebbe esclusivamente l'applicazione della detassazione.

Ne segue che, nell'ipotesi in cui l'erogazione del premio di risultato non sia subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall'azienda all'inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, ma sia ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, il premio di risultato può fruire del regime fiscale agevolato, a condizione che il valore del dato raggiunto risulti incrementale rispetto al valore registrato in riferimento all'anno precedente.

Per le esposte ragioni, nel caso in esame il premio di risultato non può fruire del descritto regime agevolato.