Adempimenti & Dichiarazioni

Proroga del termine di invio della CU da lavoro autonomo “professionale”


Con la Risoluzione 4 marzo 2024, n. 13, l’Agenzia Entrate stabilisce il termine di presentazione, da parte dei sostituti d’imposta, delle  Certificazioni Uniche (CU) di redditi di lavoro autonomo “professionale”, ossia esercitato abitualmente.

 

La Risoluzione n. 13/2024

Nello specifico, con la Risoluzione in esame, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine di presentazione delle Certificazioni Uniche di redditi di lavoro autonomo esercitato abitualmente (professionale) rimane fissato, per quest’anno, al 31 ottobre 2024.

Infatti, si applica la deroga prevista per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata, che possono essere inviate entro il termine di presentazione del Modello 770, ossia entro il 31 ottobre. 

Tale chiarimento si è reso necessario in quanto l’art. 19 del D.Lgs. n. 1/2024 (cd. decreto Adempimenti), in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, ha previsto che a decorrere dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d’imposta, rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti). Conseguentemente, è sorto il dubbio che anche le CU dei professionisti dovessero essere trasmesse entro il 18 marzo 2024.

Le Certificazioni Uniche, di prassi, sono trasmesse all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di corresponsione delle somme.

La posizione assunta al riguardo dall’Agenzia è quella di una differenziazione tra la “dichiarazione precompilata” e la “dichiarazione precompilata introdotta in via sperimentale”.

La Risoluzione chiarisce infatti che per questo primo anno le informazioni ricavate dalle CU contenenti compensi e proventi non dichiarabili mediante il Modello 730, ma solo con il Modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”), saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell’applicativo web dedicato. Mediante detti avvisi verrà segnalato al contribuente che per l’elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo “professionale” pervenute fino al 18 marzo 2024 e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

Di conseguenza, per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il Modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”) possono essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770).

È opportuno comunque che i sostituti d’imposta si attivino per trasmettere le anzidette certificazioni entro il 18 marzo al fine di agevolare i professionisti, che potranno così contare sulla disponibilità di una precompilata aggiornata.

Resta fermo che, a partire dalle CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024, l’invio di tutte le certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il Modello 730 oppure mediante il Modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo “professionale”) dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

Resta inoltre, ferma, a regime, la possibilità di trasmettere entro il 31 ottobre 2024 le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il Modello 730 né con il Modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata (art. 17 TUIR) per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (tipo arretrati e TFR).