Nuovo decreto sul PNRR in Gazzetta. Più veloce il pignoramento presso terzi
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, n. 52, il Decreto Legge del 2 marzo 2024, n. 19 con cui il Governo è intervenuto nuovamente in materia di PNRR. Il decreto, è infatti, titolato “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e contiene disposizioni destinate ad agire in diversi ambiti, come l’amministrazione digitale, sport, istruzione, università e ricerca, giustizia, lavoro e investimenti, salute.
Con particolare riferimento al settore della giustizia, l’articolo 25 de decreto legge in esame interviene in materia di pignoramento presso terzi, prevedendo un’accelerata nella procedura di recupero dei crediti.
Secondo la nuova disposizione, infatti, quando il creditore notifica l’ordinanza del giudice di assegnazione al creditore delle somme dovute dal terzo, sarà tenuto ad allegare una dichiarazione contenente anche i dati del proprio IBAN.
Si prevede, inoltre, una stretta sul fronte della produzione degli interessi, stabilendo che i crediti assegnati cessano di produrli verso il debitore e il terzo se la notifica dell’ordinanza di assegnazione non arriva entro 90 giorni dalla pronuncia della stessa o dalla sua comunicazione; riprendendo poi a decorrete a partire proprio dalla data della notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.
Un’altra novità interessante riguarda l’estinzione del processo esecutivo che opera di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento (salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo), in tal caso il terzo viene liberato da qualunque obbligo, mentre la cancelleria è tenuta a comunicare a mezzo PEC ai terzi pignorati, l’ordinanza di estinzione per inoperosità del creditore.
Nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale, il creditore può comunque conservare l’efficacia del pignoramento, notificado a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio.
La dichiarazione deve contenere l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonchè l'attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse viene notificata dal creditore intervenuto, la stessa deve contenere anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica.
Se il pignoramento è eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
In assenza della notifica della suddescritta dichiarazione di interesse, il terzo viene, pertanto, liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento.
Tali disposizioni si applicano anche se l'esecuzione sospesa.
Il decreto interviene anche con una modifica sull’articolo 546 del Codice Civile, rivedendo le soglie delle somme che il terzo è tenuto a bloccare a garanzia del debitore pignorato e, in particolare, per i crediti più bassi non è più prevista la proporzione del 50%, bensì un importo fisso da sommare al credito, in dettaglio:
- mille euro in più per i crediti fino a 1.100 euro;
- di 1.600 euro in più per i crediti fino a 3.200 euro.
- della metà per i crediti superiori a 3.200 euro.
Ulteriore novità riguarda, da ultimo, la possibilità per il terzo pignorato di accedere in giudizio al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.