Fisco

Nuovo decreto sul PNRR in Gazzetta. Più veloce il pignoramento presso terzi


E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, n. 52, il Decreto Legge del 2 marzo 2024, n. 19 con cui il Governo è intervenuto nuovamente in materia di PNRR. Il decreto, è infatti, titolato “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e contiene disposizioni destinate ad agire in diversi ambiti, come l’amministrazione digitale, sport, istruzione, università e ricerca, giustizia, lavoro e investimenti, salute.

Con particolare riferimento al settore della giustizia, l’articolo 25 de decreto legge in esame interviene in materia di pignoramento presso terzi, prevedendo un’accelerata nella procedura di recupero dei crediti.

Secondo la nuova disposizione, infatti, quando il creditore notifica l’ordinanza del giudice di assegnazione al creditore delle somme dovute dal terzo, sarà tenuto ad allegare una dichiarazione contenente anche i dati del proprio IBAN.

Si prevede, inoltre, una stretta sul fronte della produzione degli interessi, stabilendo che i crediti assegnati cessano di produrli verso il debitore e il terzo se la notifica dell’ordinanza di assegnazione non arriva entro 90 giorni dalla pronuncia della stessa o dalla sua comunicazione; riprendendo poi a decorrete a partire proprio dalla data  della  notifica dell’ordinanza e della dichiarazione.


Un’altra novità interessante riguarda l’estinzione del processo esecutivo che opera di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento (salvo  che  sia  già  stata  pronunciata l'ordinanza di  assegnazione  delle  somme  o  sia  già  intervenuta l'estinzione o la chiusura  anticipata  del  processo  esecutivo), in tal caso il terzo viene liberato da qualunque obbligo, mentre la cancelleria è tenuta a comunicare a mezzo PEC ai terzi pignorati, l’ordinanza di estinzione per inoperosità del creditore.


Nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale, il creditore può comunque conservare l’efficacia del pignoramento, notificado a tutte le parti e al terzo  una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo  pignoratizio.
La dichiarazione deve contenere l'indicazione della data di  notifica  del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è  pendente la procedura esecutiva, delle  parti,  del  titolo  esecutivo  e  del numero di  ruolo  della  procedura,  nonchè  l'attestazione  che  il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse viene notificata dal creditore intervenuto, la stessa deve contenere anche la data  di  deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse è  depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di  inefficacia  della  stessa, entro dieci  giorni  dall'ultima  notifica.  
Se  il  pignoramento  è eseguito nei confronti di piu' terzi, l'inefficacia del  medesimo  si produce solo nei  confronti  dei  terzi  rispetto  ai  quali  non  è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
 
In assenza della notifica della suddescritta dichiarazione di interesse, il terzo viene, pertanto, liberato  dagli  obblighi  previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi  dalla  scadenza  del  termine  di efficacia del pignoramento.
      
Tali disposizioni si applicano anche se l'esecuzione sospesa.

Il decreto interviene anche con una modifica sull’articolo 546 del Codice Civile, rivedendo le soglie delle somme che il terzo è tenuto a bloccare a garanzia del debitore pignorato e, in particolare, per i crediti più bassi non è più prevista la proporzione del 50%, bensì un importo fisso da sommare al credito, in dettaglio:

  • mille euro in più per i crediti fino a 1.100 euro;
  • di 1.600 euro in più per i crediti fino a 3.200 euro.
  • della metà per i crediti superiori a 3.200 euro.

Ulteriore novità riguarda, da ultimo, la possibilità per il terzo pignorato di accedere in giudizio al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.