Rapporto di lavoro

Gli effetti della Legge 213 del 2023 sulle compensazioni erariali e contributive


La Fondazione Studi con la circolare numero 3 del 28/02/2024 ha trattato sinteticamente la disciplina delle compensazioni dei crediti fiscali di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 per approfondire poi le novità introdotte dall’art. 1 della Legge di Bilancio 2024.

Prima di analizzare le suddette novità appare importante soffermarsi sulle due tipologie di compensazione previste dal ns ordinamento:

a) Compensazione orizzontale o esterna quando si tratta di una compensazione di debiti e crediti di diversa natura impositiva, consentendo così la possibilità ai contribuenti di eseguire versamenti utilizzando crediti relativi a tributi diversi;

b) Compensazione verticale o interna quando i debiti e crediti in compensazione sono della stessa natura impositiva.

Per quanto attiene la compensazione orizzontale disciplinata dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 può essere effettuata esclusivamente tramite modello F24 il cui saldo non può essere mai in negativo.

Ricordiamo che:

  • è soggetta ad un limite massimo annuo di 2 milioni di euro, ad eccezione dei crediti relativi a imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro iscritti a ruolo per imposte per cui è scaduto il termine di pagamento;
  • la compensazione del credito IVA annuale o infrannuale per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo e a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il suddetto credito;
  • nel caso di dichiarazioni contenenti crediti di importo superiore a 5.000 euro è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità, ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. a).

La Legge di Bilancio 2024 ha modificato l’art. 37, co. 49 bis del D.L. n. 223/2006 con cui si allarga l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la compensazione ai crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti dell’INPS e INAIL a decorrere dal 1° luglio 2024.
L’obiettivo della suddetta modifica appare quello di consentire all’Agenzia delle Entrate di poter sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo del corretto utilizzo del credito.
Pertanto, l’esecuzione della delega e la conseguente conferma del versamento avverrà da parte dell’Agenzia delle Entrate solo dopo che saranno decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento; laddove l’esito dovesse essere negativo, l’Agenzia delle Entrate non contabilizzerà il versamento.

Nella circolare in commento è riportata una tabella a titolo esplicativo di chi potrà usufruire della nuova modalità di compensazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2024:

Contribuenti

Presupposto per l’utilizzo del credito

Decorrenza utilizzo

Datori di lavoro agricoli

-          Trasmissione telematica della denuncia da cui emerge il credito;

-          Nota di rettifica passiva

-          A partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine per la trasmissione della denuncia;

-          Dalla nota di rettifica

Datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola

Presentazione della dichiarazione della manodopera da cui emerge il credito

Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola

-          Lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale degli artigiani e commercianti;

-          Lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata

Presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito

A decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione

Altra novità concerne il divieto della possibilità di ricorrere alla compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per importi complessivamente superiore a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduto e siano ancora dovuti pagamento ovvero non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Viene quindi completamente inibita la possibilità di utilizzare la compensazione orizzontale.