Fisco

“Rottamazione quater'', rateizzazione/sospensione dei ruoli e autocompensazione


Con la risposta a interpello 28 febbraio 2024, n. 54, l’Agenzia Entrate espone le regole da seguire per verificare l'applicazione del divieto di compensazione in caso di adesione alla rottamazione delle cartelle.

La fattispecie

Nel caso di specie l’istante pone il quesito concernente la possibilità di compensare i crediti d'imposta di cui dispone, nonostante la presenza di ruoli, stante l'adesione alla c.d. ''Rottamazione quater'', di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (legge di Bilancio 2023).

L'istante evidenzia in particolare come, prima di aderire a detta procedura di definizione dei debiti erariali, l'utilizzo in compensazione dei crediti erariali in ottemperanza all'art. 31, comma 1, D.L. 78/2010 fosse inibito.

Tuttavia, visto che, per effetto dell'adesione alla ''Rottamazione quater'', i relativi debiti erariali non risultano più tra i ruoli da saldare bensì tra quelli saldati, l'istante chiede se sia possibile considerare i ruoli oggetto rateizzazione per adesione alla “Rottamazione quater” come sospesi, e conseguentemente avere accesso all'istituto della compensazione ex artt. 17, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997.

Soluzione delle Entrate

Rendendo la propria soluzione interpretativa, nella risposta all’interpello n. 54/2024 in esame, l’Agenzia Entrate ha chiarito che i ruoli oggetto della rottamazione quater non concorrono al limite di 1.500 euro oltre i quali è vietata la compensazione dei crediti. Tale esclusione opera a partire dalla data di presentazione della dichiarazione alla definizione e solo qualora essa abbia regolare corso e non si verifichino decadenze o altri impedimenti alla stessa. Concorrono, invece, al predetto limite di 1.500 euro gli eventuali ruoli scaduti non oggetto della definizione.

Sul piano normativo, si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (art. 31, comma 1, D.L. n. 78/2010, legge n. 122/2010). Detto divieto opera con riferimento alle sole compensazioni di cui all'art. 17, comma 1 citato e, pertanto, non si applica alle compensazioni c.d. verticali o interne (ovvero tra debiti e crediti della medesima imposta. Si rammenta che la compensazione orizzontale, detta anche esterna, consiste invece nella compensazione tra debiti e crediti di diversa natura e risultanti nei confronti di diverse tipologie di Enti). 

Con l'istituto della “Rottamazione quarter”, introdotto dall'art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022, il legislatore ha previsto la possibilità di estinguere i singoli carichi affidati agli agenti della riscossione, tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, senza il versamento delle sanzioni e degli interessi inclusi nei ruoli.

A seguito presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.