Regime forfettario: chiarimenti sull’applicazione delle cause ostative
L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in materia di regime forfettario.
Con la risposta ad Interpello n. 50 del 22 febbraio 2024 ha specificato in quale caso non si realizza la causa ostativa di cui alle lett. . d–bis) e d–ter) del comma 57, art. 1, L. 190/2014.
Un soggetto che nel 2023 era residente in uno stato membro UE, con un contratto di lavoro dipendente ed un reddito da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro, intende trasferire in Italia la propria residenza ed aprire una partita Iva con cui svolgere attività di lavoro autonomo anche in favore dell’ex datore di lavoro estero.
Considerando il quadro riassuntivo, il dubbio operativo origina circa l’applicazione dellle cause di esclusione dal regime forfettario previste dalla L.190/2014, art.1, c.57, lettere d-bis) e d-ter).
In particolare, la lettera d-bis) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, prevede l’esclusione dal regime di vantaggio per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.
Tale previsione risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.
Nel caso specifico del professionista che instaura un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero - con il quale è intercorso sempre all'estero - un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza, escluderebbe la sussistenza di una sua artificiosa trasformazione. Ciò è dovuto al fatto che non vi è alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepitiall'estero nel Paese UE.
L’altro punto chiarito dall’Amministrazione finanziaria riguarda la causa ostativa di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014; quest’ultima dispone che non possono avvalersi del Regime dei Forfetari le persone fisiche che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro. Tuttavia la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Il professionista che intende cessare il rapporto di lavoro alle dipendenze del datore di lavoro estero entro il 31 dicembre 2023 ossia nell'anno precedente a quello in cui intende aprire la partita Iva in regime forfettario in Italia.
Come già chiarito con un altro documento di prassi, la Circolare n. 32/E/ 2023, “l'accesso al regime agevolato in esame è in ogni caso precluso aisoggetti che: [...] nell'anno precedente, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente sia cessato nell'anno precedente''.
Dunque, nessuna delle due cause ostative sopracitate trova applicazione nello specifico caso analizzato con l'interpello.