Superbonus: la comunicazione delle opzioni
Il Provvedimento n. 53159 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2024 ha modificato, nell’ambito della procedura predisposta per la legittima fruizione del “Superbonus”, i termini ordinari di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni, riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.
Come si ricorderà, l’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge n.77/2020, ha previsto che per gli interventi edilizi che danno diritto al Superbonus di cui all’articolo 119 del medesimo decreto, nonché per gli altri interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121, i soggetti beneficiari possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Il credito d’imposta è cedibile dai beneficiari ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385/1993, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209/2005.
I dati relativi all’opzione di cessione devono essere comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o degli intermediari abilitati, indicati al comma 3 dell’articolo 3 del DPR n.322/1998.
Al riguardo, ai sensi del comma 12 del citato articolo 119 e il comma 7 del citato articolo 121, il punto 4.1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal provvedimento prot. n. 202205 del 10 giugno 2022, ha previsto che le comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito devono essere inviate telematicamente all’Agenzia delle entrate “entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione”.
Ciò premesso, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di disporre di un maggiore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni in questione, il Provvedimento n. 53159 del 21 febbraio 2024 - pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge n.244/2007 - ha prorogato il termine del 16 marzo, disponendo che le comunicazioni possono essere inviate entro il 4 aprile 2024, relativamente alle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2023 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.