Fisco

Immatricolazione autoveicoli provenienti da San Marino e dal Vaticano: adempimenti IVA


Al fine di contrastare le frodi IVA nel settore del commercio dei veicoli, l’articolo 1, comma 93, della legge n.213/2023 (legge di bilancio 2024) ha esteso la procedura di immatricolazione prevista per i veicoli di provenienza Ue anche a quelli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino.

Come è noto, il comma 9, dell’articolo 1, del decreto legge n. 262/2006 convertito dalla legge n.286/2006, prevede che la richiesta di immatricolazione o di voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, sia subordinata alla contestuale presentazione di una copia del modello F24 recante, distintamente per ogni veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione all’interno del territorio dello Stato comunitario.

Il successivo comma 9-bis della citata norma ha attribuito all’Agenzia delle entrate la competenza ad effettuare la verifica dell’esistenza delle condizioni di esclusione dall’obbligo del versamento dell’IVA. I termini e le modalità procedurali di tale verifica sono contenuti nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate pubblicato in data 17 luglio 2020 (prot. n 265336/2020), con il quale - oltre a integrare il precedente Provvedimento del 19 aprile 2018 (prot. n. 2018/84332), concernente la definizione della competenza territoriale e della documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza Ue - sono stati individuati, tra l’altro, “i termini e le modalità della verifica da parte dell’Agenzia delle entrate sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento di cui all’art. 1 comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso”.

L’esposta procedura deve essere seguita anche per i veicoli provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino, menzionati nell’articolo 71 del decreto IVA. Normativamente, l’art. 1, comma 93, della legge di bilancio 2024 ha aggiunto ai commi sopra riportati, il comma 9-ter, il quale ha stabilito che, “ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 9-bis. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni del presente comma”.

Nel merito, la circolare n.3/E del 16 febbraio 2024 ha precisato che tale estensione è stata introdotta per contrastare le riscontrate frodi IVA connesse ad alcune specifiche tipologie di importazioni e, in particolare, alla compravendita di veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino.

Al riguardo è opportuno tener presente che, in assenza di una barriera doganale fisica tra l’Italia e la Repubblica di San Marino, le modalità di assolvimento dell’IVA, in caso di introduzione nel territorio dello Stato italiano di beni provenienti da San Marino, sono quelle previste dagli articoli 7 e 8 del decreto del MEF del 21 giugno 2021, emanato in attuazione dell’articolo 71 del decreto IVA.

I menzionati articoli 7 e 8 stabiliscono, in alternativa, che:

- l’IVA dovuta dal cessionario sia applicata direttamente in fattura e sia pagata all’operatore sammarinese, il quale la versa all’ufficio tributario, che entro quindici giorni trasferisce le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio, in formato elettronico, gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti;

- l’assolvimento dell’imposta avvenga tramite il meccanismo dell’inversione contabile, cioè in reverse charge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto IVA.

Ciò precisato, è stato chiaramente rilevato che, nelle operazioni di cessione di veicoli provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e introdotti nello Stato italiano, la modalità di assolvimento dell’IVA mediante il meccanismo dell’inversione contabile si presta alla realizzazione di operazioni in frode all’IVA, attraverso l’interposizione fittizia di soggetti che omettono il versamento dell’imposta dovuta.

Per contrastare tale pratica illegittima, il nuovo comma 9-ter, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura, ha ora esteso agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, provenienti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino, l’ambito applicativo dell’obbligo di versamento dell’IVA con il modello “F24 Elementi identificativi” e di verifica delle condizioni di esclusione da detto versamento di cui, rispettivamente, ai commi 9 e 9-bis dell’articolo 1 del decreto legge n. 262/2006.

Le modalità e i termini di attuazione dell’esaminata estensione saranno stabiliti da uno specifico Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.