Rapporto di lavoro

Cooperative sociali e minimi retributivi


A febbraio 2024, per i lavoratori del settore Cooperative Sociali, decorrono i nuovi minimi retributivi.

 

Minimi retributivi

L’accordo di rinnovo 26 gennaio 2024, con vigenza contrattuale 1.01.203-31.12.2025, si applica ai rapporti di lavoro all'interno delle cooperative sociali operanti nel settore socio - sanitario - assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo, cosi come nomiate dallalegge 8.11.1991, n. 381, e delle imprese sociali, cosi come nomiate dalD.Lgs. del 3.7.2017 n. 112, che:

a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto sanitario, socio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse;

b) svolgono interventi, gestiscono servizi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente;

c) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;

d) svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Per le attività elencate al punto d) o per quelle, comunque, riconducibili a quanto previsto dal comma b,art. 1, L. n. 381/91, le cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'art. 2 del presente C.C.N.L., possono applicare in alternativa il C.C.N.L. di riferimento del settore dell’attività svolta, previa verifica aziendale.

L'ambito di applicazione è pertanto riconducibile a titolo esemplificativo alle seguenti attività:

- servizi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni;

- comunità alloggio per minori;

- centro di informazione e di orientamento;

- centri di aggregazione giovanili;

- servizi di animazione territoriali;

- servizi educativi e di integrazione/inclusione scolastica;

- centri di accoglienza integrazione sociale;

- comunità alloggio per persone disabili;

- centri diurni e di accoglienza per persone disabili;

- SAD e ADI;

- centri diurni per anziani ed anziane;

- gestione di strutture protette;

- centri antiviolenza-aiuto per donne e minori vittime di violenza;

- attività di inserimento lavorativo realizzate attraverso la gestione di attività produttive diverse, di cui alla precedente lett. d), finalizzate all’impiego di persone svantaggiate;

- attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali;

- gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;

- gestione di R.S.A. per qualsiasi categoria;

- gestione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in funzione del progetto individuale, per qualsiasi categoria di utenti.

In relazione ai servizi sanitari, le attività sono segnatamente riconducibili a: servizi ambulatoriali, territoriali, diurni e residenziali di neuropsichiatria infantile; servizi ambulatoriali, territoriali, diurni e residenziali sulla salute mentale, psichiatria, dipendenze patologiche; servizi di assistenza domiciliare integrata.

Il presente accordo prevede, che, a febbraio 2024, decorrono i nuovi minimi retributivi.

 

Liv.

febbraio 2024

A1

1307,22

A2

1319,37

B1

1381

C1

1485,21

C2

1529,48

C3

1574,41

D1

1574,41

D2

1660,99

D3

1768,09

E1

1768,09

E2

1908,58

F1

2107,81

F2

2407,25