Cooperative sociali e minimi retributivi
A febbraio 2024, per i lavoratori del settore Cooperative Sociali, decorrono i nuovi minimi retributivi.
Minimi retributivi
L’accordo di rinnovo 26 gennaio 2024, con vigenza contrattuale 1.01.203-31.12.2025, si applica ai rapporti di lavoro all'interno delle cooperative sociali operanti nel settore socio - sanitario - assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo, cosi come nomiate dallalegge 8.11.1991, n. 381, e delle imprese sociali, cosi come nomiate dalD.Lgs. del 3.7.2017 n. 112, che:
a) svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto sanitario, socio-sanitario assistenziale educativo ed attività connesse;
b) svolgono interventi, gestiscono servizi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, nel rispetto dei contenuti della normativa vigente;
c) hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
d) svolgono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Per le attività elencate al punto d) o per quelle, comunque, riconducibili a quanto previsto dal comma b,art. 1, L. n. 381/91, le cooperative che hanno come finalità l'inserimento lavorativo, fatta salva la possibilità di utilizzo degli istituti di cui all'art. 2 del presente C.C.N.L., possono applicare in alternativa il C.C.N.L. di riferimento del settore dell’attività svolta, previa verifica aziendale.
L'ambito di applicazione è pertanto riconducibile a titolo esemplificativo alle seguenti attività:
- servizi del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni;
- comunità alloggio per minori;
- centro di informazione e di orientamento;
- centri di aggregazione giovanili;
- servizi di animazione territoriali;
- servizi educativi e di integrazione/inclusione scolastica;
- centri di accoglienza integrazione sociale;
- comunità alloggio per persone disabili;
- centri diurni e di accoglienza per persone disabili;
- SAD e ADI;
- centri diurni per anziani ed anziane;
- gestione di strutture protette;
- centri antiviolenza-aiuto per donne e minori vittime di violenza;
- attività di inserimento lavorativo realizzate attraverso la gestione di attività produttive diverse, di cui alla precedente lett. d), finalizzate all’impiego di persone svantaggiate;
- attività per il recupero di persone svantaggiate anche organizzate attraverso strutture comunitarie semi - residenziali e residenziali;
- gestione di case di riposo e/o case albergo per anziani;
- gestione di R.S.A. per qualsiasi categoria;
- gestione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, in funzione del progetto individuale, per qualsiasi categoria di utenti.
In relazione ai servizi sanitari, le attività sono segnatamente riconducibili a: servizi ambulatoriali, territoriali, diurni e residenziali di neuropsichiatria infantile; servizi ambulatoriali, territoriali, diurni e residenziali sulla salute mentale, psichiatria, dipendenze patologiche; servizi di assistenza domiciliare integrata.
Il presente accordo prevede, che, a febbraio 2024, decorrono i nuovi minimi retributivi.
Liv. |
febbraio 2024 |
A1 |
1307,22 |
A2 |
1319,37 |
B1 |
1381 |
C1 |
1485,21 |
C2 |
1529,48 |
C3 |
1574,41 |
D1 |
1574,41 |
D2 |
1660,99 |
D3 |
1768,09 |
E1 |
1768,09 |
E2 |
1908,58 |
F1 |
2107,81 |
F2 |
2407,25 |