Enti sportivi dilettantistici: modifiche statutarie e imposta di registro
In seguito alla Riforma dello sport contenuta nella legge delega n. 86 del 8 agosto 2019, gli enti sportivi dilettantistici, siano essi associazioni sportive o società sportive, hanno l’obbligo di conformare il proprio statuto a quanto contenuto nella legge. Tali modifiche devono essere adottate dall’ente entro il 30 giugno 2024: tale termine è contenuto nell’art 16 comma 2-bis lettera a) del Decreto Anticipi che ha prorogato l’originaria scadenza prevista per il 31 dicembre 2023 contenuto nel D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36.
In particolare, tutti gli statuti degli enti sportivi devono possedere gli elementi di seguito indicati e contenuti nell’art. 7 del D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e pertanto, qualora non fossero presenti sarà necessario apportare le modifiche ed integrare gli statuti vigenti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; d) l’assenza di fini di lucro;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;
i) la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle istituzionali. Tali attività, diverse da quelle principali, devono ancora essere emanate con apposito decreto ma tutto lascia presupporre che per analogia possano essere come le attività diverse indicate nell’articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 riferito agli Enti del Terzo settore;
l) la ridefinizione delle clausole di incompatibilità degli amministratori in quanto è fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
Gli ultimi due punti indicati (i ed l) sono ricompresi tra le modifiche necessarie e questo chiarimento è intervenuto con la recente Circolare dell’Agenzia Entrate n. 3/E del 16 febbraio 2024.
L’assemblea straordinaria chiamata ad approvare le modifiche statutarie deve redigere apposito verbale e tale verbale deve essere sottoposto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate. Se le modifiche apportate allo statuto sono solo quelle che si sono rese necessarie per adeguare lo statuto alla normativa vigente, allora ai sensi dell’articolo 12 comma 2-bis del D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, l’imposta di registro per la registrazione del verbale non è dovuta in quanto opera il regime di esenzione.
Per quanto riguarda l’imposta di bollo invece, l’esenzione ha natura più ampia: la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, cioè la legge di bilancio 2019, estende alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza fine di lucro l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per tutti gli atti ed i documenti da essi posti in essere e quindi anche per le modifiche statutarie in oggetto. Ma non solo nel caso di modifiche statutarie ma anche in sede di costituzione dell’ente: l’utile precisazione è stata resa dalla Direzione Regionale delle Entrate dell’Emilia-Romagna attraverso una propria nota del 25 giugno 2019. Come sempre, sarà opportuno citare nel verbale il titolo di esenzione corrispondente che per quanto riguarda l’imposta di bollo è l’art. 27-bis allegato B Dpr 642/72.
In conclusione, è importante evidenziare che le modifiche statutarie ai quali gli enti sportivi dilettantistici devono sottoporsi entro il prossimo 30 giugno 2024 sono necessarie affinché gli enti sportivi dilettantistici possano definirsi tali: in assenza di uno statuto conforme, il Rasd (Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche) nega l’iscrizione all’ente e, se già iscritto, provvede alla sua cancellazione d’ufficio.