Raggruppamento Temporaneo di Professionisti: fatturazione
Se il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) non assume rilevanza esterna, i singoli componenti sono tenuti ad emettere fattura nei confronti della stazione appaltante per i lavori di propria competenza. In alternativa, la capogruppo può, d’intesa con gli altri componenti del gruppo, emettere direttamente le fatture, sia pure “in nome e per contro degli altri”.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 47 del 21 febbraio 2024, avente per oggetto le modalità di fatturazione nell’ambito del RTP.
Con il principio di diritto n. 17/2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico, si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza che, ai sensi dell’art. 48, comma 16, del DLgs. n. 50/2016 (Codice appalti pubblici), non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Ne deriva che gli obblighi di fatturazione di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 nei confronti della stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.
Tali indicazioni, ad avviso dell’Agenzia, sono ancora valide nonostante l’entrata in vigore del DLgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che, all’art. 68, disciplina i “Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici”. Il comma 8 del citato art. 68, infatti, con una previsione analoga a quella contenuta nell’abrogato art. 48, comma 16, del DLgs. n. 50/2016, dispone che il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Del resto, come già evidenziato dalla risoluzione n. 172/E/2007, da un punto di vista civilistico e fiscale, il Raggruppamento Temporaneo è un soggetto trasparente e, in generale, non dà vita ad un autonomo soggetto di diritto.
Nel caso oggetto della risposta n. 47/E/2024, nel presupposto che il RTP non abbia funzione esterna e, dunque, soggettività giuridica, ogni società conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Ne consegue che i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può inoltrare al committente. In alternativa la medesima può, d’intesa con gli altri componenti del gruppo, assolvere anche al compito di emettere direttamente le fatture, ma esclusivamente “in nome e per contro degli altri”, dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale compito, in conformità a quanto disposto dall’art. 21, commi 1 e 2, lett. n), del D.P.R. n. 633/1972.